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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Le crepe di un immobile sono gravi difetti risarcibili dal costruttore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 Cod. Civ.

Il proprietario dell’immobile, così come il condominio, infatti, può agire in giudizio per ottenere il risarcimento per gravi difetti e vizi dell’immobile, qualora l’edificio presenti delle crepe e ciò a prescindere dalla circostanza che queste abbiano dato luogo ad infiltrazioni.

Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, anche i vizi dell’immobile che riguardano elementi secondari ed accessori, come ad esempio il rivestimento esterno delle pareti, possono compromettere la normale utilizzazione del bene, integrando così la nozione di “gravi difetti” richiesta dalla norma per poter sancire la responsabilità del costruttore – appaltatore.

A ben vedere, il rivestimento delle pareti esterne ha sia una funzione estetica sia l’importante funzione di proteggere le parti strutturali dalle aggressioni degli agenti chimico-fisici e atmosferici.

Pertanto, eventuali crepe, ovviamente non di scarsa entità, col tempo possono deteriorare i muri strutturali in quanto consentono la penetrazione di agenti aggressivi.

Per queste ragioni, quindi, i giudici di legittimità, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10048 del 24 aprile 2018, hanno stabilito che le crepe presenti sulle pareti esterne di un edificio devono essere qualificate, ove non del tutto trascurabili, come un grave vizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 Cod. Civ. in quanto potenzialmente idonee a compromettere la normale utilizzazione del bene.

L’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che” è bene ricordare che tale responsabilità è soggetta a termini: ai sensi dell’art. 1669 Cod. Civ., infatti, il costruttore – appaltatore è responsabile per i gravi difetti dell’immobile fino a dieci anni dalla sua costruzione e sempre che il proprietario ne faccia formale denuncia entro un anno dalla scoperta. Il proprietario, poi, ha termine un anno per convenire in giudizio il costruttore al fine di ottenere ristoro dei danni patiti per la presenza delle crepe sulle pareti“.