La donazione è un negozio giuridico, frequentemente utilizzato nella realtà odierna, specialmente per trasferire a titolo gratuito un bene immobile in capo ai propri figli e/o ad altri congiunti.
Giuridicamente, la donazione è un contratto col quale, per spirito di liberalità (c.d. animus donandi), il donante arricchisce il donatario, disponendo a favore di quest’ultimo un suo diritto o assumendo verso lo stesso una obbligazione ex art. 769 Cod. Civ.
Gli elementi che caratterizzano la donazione sono: l’arricchimento, ossia l’incremento del patrimonio del donatario col relativo depauperamento di quello del donante; lo spirito di liberalità inteso come libera volontà di attribuire ad altri un vantaggio economico.
Bisogna, tuttavia, rispettare i requisiti di questo peculiare contratto per evitare di incorrere nella sanzione della nullità.
Quando la donazione è nulla?
In particolare, la donazione può essere nulla per:
– mancanza di uno degli elementi essenziali;
– causa illecita o oggetto illecito, impossibile o indeterminabile;
– contrastato con una norma imperativa.
In particolare, la donazione deve avere la forma dell’atto pubblico, alla presenza di due testimoni, altrimenti è nulla per mancanza di forma.
Recentemente, la Suprema Corte ha precisato, con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, che il trasferimento di valori immobiliari a terzi, per il tramite di un’operazione bancaria, deve essere ricondotto alla fattispecie della donazione diretta (e non indiretta, come per lungo tempo la Giurisprudenza ha sostenuto) da effettuarsi, a pena di nullità, con la forma dell’atto pubblico.
Altro elemento che rende nulla la donazione è il motivo illecito, disciplinato dall’art. 788 Cod. Civ., nelle ipotesi in cui l’intento illecito risulti dall’atto, o comunque si possa desumere interpretando la volontà del donante risultante dall’atto, e sia stato il solo a determinare la liberalità del donante.
La donazione, inoltre, deve avere per oggetto tutti i beni esistenti in concreto del donante: le donazioni di beni futuri (ex art. 771 Cod. Civ.) e di beni altrui sono nulle.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5068 del 2016, hanno avuto modo di precisare che la donazione di cosa in tutto o in parte altrui (quale la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede) è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’altruità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo.
In questi casi, dunque, la donazione è nulla e sarà sempre impugnabile da chiunque vi abbia interesse, senza decadenze.
Lo Studio Legale Lambrate, dopo un accurato esame del caso concreto, assiste i propri Clienti che vogliano far valere l’invalidità della donazione nell’ambito delle successioni ereditarie.