Skip to main content

Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Intrattenere rapporti commerciali può essere rischioso: il debitore, infatti, potrebbe non adempiere spontaneamente costringendo il creditore ad agire in giudizio intraprendendo azioni esecutive ( i c.d. pignoramenti).

Le predette azioni, i c.d. pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi, possono risultare infruttuose se il debitore non possiede più alcun bene o non ha alcuna fonte di reddito. In simili casi il creditore vedrebbe vanificarsi la possibilità di riscuotere quanto gli spetta di diritto.

Nelle more poi dell’esperimento delle diverse azioni esecutive potrebbe verificarsi un ulteriore ostacolo per il creditore: il debitore potrebbe infatti alienare i beni a terzi, diventando così un soggetto non solvibile.

Al fine di tutelare il creditore da situazioni pregiudizievoli come quella appena descritta la Legge, in particolare l’art. 2091 Cod. Civ. conferisce al creditore la possibilità di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale effettuati dal suo debitore che rechino allo stesso pregiudizio.

A tal fine, è necessario che sussistano i seguenti requisiti: l’esistenza di un credito, il fatto che il debitore conosca il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni creditorie e, infine, la conoscenza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore.

Quest’ultimo requisito, quindi lo stato di conoscenza del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, non è richiesto se l’atto è a titolo gratuito. In queste ipotesi, infatti, è sufficiente che il solo debitore sia consapevole di un simile pregiudizio.

Quanto alla consapevolezza in capo al debitore, quest’ultima si può evincere dall’anteriorità del credito e dalla esigua disponibilità patrimoniale del debitore. E’ il caso, ad esempio, di un debitore che dona l’unico immobile di sua proprietà al figlio.

L’azione revocatoria consente quindi di far dichiarare inefficaci nei confronti del creditore che la esperisce gli atti di disposizione patrimoniale, quindi le alienazioni di beni anche a titolo gratuito come le donazioni, permettendo allo stesso di esperire le azioni esecutive, quindi pignoramenti immobiliari, mobiliari o presso terzi, per poter soddisfarsi sui predetti beni.

Il consiglio dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che “ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria non è necessario provare che il debitore con quell’atto dispositivo aveva l’intenzione di ledere le ragioni del creditore (il c.d. consilium fraudis ma la semplice conoscenza (la c.d. scientia damni), cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore che l’atto posto in essere sia pregiudizievole per il creditore“.


Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it