Ultimo aggiornamento 5 Luglio 2022
L’azione di rendiconto è esperibile nei confronti di chi, tramite delega bancaria, svuoti il conto corrente del defunto.
L’azione giudiziaria in discorso è volta alla condanna di chi abbia male operato sul conto corrente del defunto, appropriandosi indebitamente del denaro di quest’ultimo.
Non si tratta ovviamente di un mezzo istruttorio, pertanto resta valido il principio secondo cui chi vuol far valere in giudizio un diritto deve allegare idonee prove.
Condizioni per l’azione di rendiconto nei confronti di chi si è appropriato di risorse dell’erede
Per proporre rendiconto è opportuno avere elementi di prova precisi e concordanti che portino a concludere che chi ha operato sul rapporto bancario del defunto lo abbia fatto incamerandosi tutto o qualcosa.
Bisognerà quindi specificatamente individuare, attraverso l’esame delle movimentazioni bancarie, le operazioni esorbitanti, prive di giustificazione e in alcun modo riconducibili alle spese di vita del defunto.
E’ chiaro, infatti, che piccoli prelievi possono ragionevolmente ricondursi a spese quotidiane necessarie per vivere.
E’ importante anche allegare le condizioni di vita del titolare del rapporto bancario, l’assenza di malattie produttive di spese, abitudini di vita modesta, il decremento fulmineo del patrimonio e così via.
In buona sostanza, non ci si può limitare ad avanzare azione di rendiconto senza nulla allegare e provare.
L’azione di rendiconto resta autonoma rispetto alle altre azioni successorie e, in particolar modo, rispetto all’azione di divisione
E’ principio giurisprudenziale consolidato quello che statuisce l’autonomia tra procedimento di divisione e azione di rendiconto.
L’azione di rendiconto può essere inserita nell’ambito del procedimento di divisione, ma rimane comunque un’azione a sé stante.
Questa è infatti fondata sull’unico presupposto della mala gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti.
Contro chi si propone l’azione di rendiconto?
Non vi è neppure litisconsorzio necessario tra gli eredi. La resa dei conti può essere proposta anche solo nei confronti di chi ha avuto poteri di gestione della cosa altrui.
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