La Legge riserva ad alcuni congiunti più stretti del testatore una quota di eredità che non può essere intaccata neanche dalla volontà del testatore stesso, denominata quota di legittima.
Il coniuge, i figli e gli ascendenti sono i soggetti a cui la Legge riserva la quota di legittima e sono definiti legittimari ex art. 536 Cod. Civ.
Per valutare se le disposizioni testamentarie e le donazioni siano state effettivamente lesive della quota di legittima ovviamente bisognerà calcolare il valore dell’asse ereditario nel suo complesso e le quote di ciascuna parte come stabilite dalla Legge.
Ad esempio, se uno muore lasciando un figlio e un coniuge, a ciascuno di questi spetterà 1/3 del patrimonio del de cuius, l’ultimo 1/3 del patrimonio invece è la c.d. quota disponibile di cui il de cuius può disporre a piacimento, anche a favore della badante o del portinaio!
Ne consegue che se, valutato in concreto il patrimonio del de cuius, stimando il valore di tutti i beni presenti e di quelli eventualmente donati (poniamo valga 30), le quote previste dalla Legge per moglie, figlio e badante siano state rispettate (tornando al nostro esempio, 10 alla moglie, 10 alla badante e 10 al figlio) non ci sarà alcuna lesione della legittima.
In caso di lesione della legittima, invece, il legittimario potrà chiedere la reintegrazione della sua quota con riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni lesive.
Se i legittimari, quindi, con donazioni o con il testamento, siano stati privati in tutto o in parte della quota del patrimonio del de cuius, attribuita loro dalla Legge, potranno agire per tutelare il relativo diritto.
Naturalmente “agire per tutelare il diritto” non significa necessariamente agire in giudizio, in quanto il diritto del legittimario deve essere tutelato, dapprima, in sede stragiudiziale, tentando di coltivare un percorso conciliativo con la controparte.
Pertanto, solo in caso di infruttuosa trattativa stragiudiziale, si potrà agire eventualmente in sede giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione, che è oggi condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.