L’accettazione dell’eredità è tacita ex art. 476 Cod. Civ., sicché questa può essere desunta da comportamenti concludenti del successibile, volti a far desumere la volontà di accettare l’eredità.
Chi è il chiamato all’eredità?
Il successibile, finché non abbia provveduto all’accettazione dell’eredità, è definito come “chiamato all’eredità”.
In pratica, il chiamato all’eredità è colui che con la morte del de cuius potrebbe provvedere all’accettazione dell’eredità, divenendo erede, ma non abbia ancora provveduto in nessun modo ad esprimere la volontà di accettare.
Tuttavia, se il chiamato all’eredità, ad esempio, possiede o rivendica i beni ereditari, allora, si potrà ritenere che abbia accettato l’eredità e sia divenuto erede, con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti.
In mancanza di un comportamento tacito di accettazione dell’eredità, il chiamato all’eredità potrebbe conservare il diritto all’accettazione fino a dieci anni dalla morte del de cuius, salvo non venga richiesto dagli interessati la fissazione giudiziale di un termine inferiore ex art. 481 Cod. Civ.
La dichiarazione di successione comporta accettazione tacita dell’eredità?
La questione però può divenire controversa allorquando si proceda alla presentazione della dichiarazione di successione, che sebbene sia un atto di natura soltanto fiscale, comporta normalmente la conseguente voltura catastale dei beni immobili oggetto del patrimonio ereditario.
In effetti, la dichiarazione di successione può essere presentata da uno qualsiasi dei successibili, anche in assenza di consenso degli altri.
Pertanto, a seguito della voltura catastale, il patrimonio immobiliare dell’eredità risulterà intestato pro quota ai vari successibili, anche se non tutti abbiano espresso (in alcun modo) la volontà di accettare l’eredità.
Quanto alla dichiarazione di successione, la Corte di Cassazione ha avuto modo, ormai da lungo tempo (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 4783 del 28 febbraio 2018, di precisare come questa “ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l’eredità”.
La voltura catastale del bene immobile dell’eredità può comportare accettazione tacita?
Quanto, invece, alla voltura catastale conseguente alla dichiarazione di successione, recentemente secondo la Suprema Corte (ex multis e da ultimo, ordinanza n. 32770 del 19 dicembre 2018) ha avuto modo di precisare come questa non debba considerarsi accettazione tacita dell’eredità.
In effetti, la richiesta di voltura catastale di un immobile dell’eredità può essere presentata da uno qualunque dei successibili, anche tenendo all’oscuro gli altri, pertanto, non è giustamente accettazione tacita dell’eredità, non essendo ricollegabile ad un comportamento proprio del successibile.
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