Skip to main content

La volontà del testatore è rispettata quando si dà seguito alle disposizioni testamentarie.

Comprendere l’esatta volontà del testatore può non essere un’operazione semplice.

Come si interpreta un testamento nel quale il testatore ha scritto “lascio i miei beni nel seguente modo:…”?

La volontà del testatore che scrive  “lascio i miei beni nel seguente modo” è quella di istituire un erede o un legato?

In materia di interpretazione delle disposizioni testamentarie, rileva l’art. 588 Cod. Civ.

Il predetto articolo prevede che

“Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore . Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”.

La ricerca della effettiva volontà del testatore richiede che si valorizzi sia l’elemento letterale che quello logico. Non è sufficiente, dunque, fermarsi al significato letterale delle disposizioni testamentarie ma è necessario indagare la reale volontà del testatore.

Se il testatore ha utilizzato l’espressione “lascio i miei beni nel seguente modo” per richiamare l’universalità dei suoi beni o una quota del suo patrimonio la persona indicata quale beneficiaria ricoprirà la qualifica di erede.

Per contro, se il testatore ha devoluto nel testamento singoli beni, quella disposizione dovrà essere interpretata come legato.

Il caso oggetto di una recentissima pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente statuito in merito all’interpretazione di un testamento nel quale il de cuius aveva utilizzato l’espressione “ho deciso di lasciare i miei beni nel seguente modo“.

La Giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del testatore fosse quella di disporre complessivamente di tutti i suoi beni, individuando le due persone (nel caso di specie la sua compagna e la madre) che ne avrebbero beneficiato.

Nel caso in esame, la Corte ha evinto la volontà del testatore di far conservare alla famiglia i beni a questa appartenuti, cioè la casa ed il terreno, affinchè, detti beni, anche se di proprietà del testatore in piccola misura, fossero comunque goduti dalle persone affettivamente a lui più vicine.

Così, la Corte, applicando il principio di diritto secondo il quale

“l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni. (Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 settembre 2019, n. 23563)”

ha ritenuto che il de cuius avesse istituito la compagna e la madre eredi e non legatari.


Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo dedicato info@studiolegalelambrate.it

Visita gli articoli correlati:

L’effettiva volontà del testatore: eredi o legati?

Testamento: “desidero lasciare” è una disposizione di ultima volontà?

Testamento: come deve essere redatto e quando è valido?