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Cosa deve fare il danneggiato da errore medico?

In tema responsabilità per errore medico, il danneggiato deve allegare rigorosamente tutti i fatti che fondano la responsabilità sanitaria.

Il danneggiato deve poi provare il nesso di causalità, cioè deve provare che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’errore medico.

Inoltre, il danneggiato da errore sanitario deve poi descrivere, provare e quantificare il pregiudizio sofferto, il danno.

Di tanto, il danneggiato da errore medico è onerato sin dalla fase stragiudiziale, onde circoscrivere e fondare la responsabilità per errore medico al fine anche di evitare il contenzioso.

Qual è il primo passo da compiere da parte di chi ritiene di essere stato danneggiato da un errore medico?

Chi presume di aver subito un danno da errore medico dovrebbe anzitutto sottoporsi e sottoporre la sua documentazione clinica ad una valutazione scrupolosa da parte di un legale e di un medico legale di fiducia, onde evitare di intraprendere azioni dispendiose e dall’esito infruttuoso.

Tanto è necessario al fine di individuare gli eventuali errori del medico o della struttura sanitaria, onde ricondurli, sotto il profilo della causa-effetto, al pregiudizio fisico lamentato (il danno).

Questo rigoroso accertamento compiuto dal legale e dal medico legale, coadiuvati eventualmente da un medico specialista, è necessario non solo in casi di particolare complessità, ma in tutti casi in cui si voglia accertare se il danno lamentato possa ricondursi ad un errore medico.

E’ un passaggio obbligato specialmente nel caso in cui la cartella clinica sia redatta in maniera frammentaria o reticente o non veritiera.

Qual è la tutela accordata al danneggiato da errore medico?

E’ oggi possibile, per chi ritenga di essere danneggiato da un errore sanitario, promuovere consulenza tecnica, in via preventiva, ai sensi dell’art. 696 bis Cod. Proc. Civ., finalizzata alla conciliazione della lite.

Questa procedura è oggi prescritta obbligatoriamente  dalla Legge del 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco, in alternativa alla mediazione civile ai sensi del D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28.

La procedura ex 696 bis Cod. Proc. Civ. dovrebbe garantire maggiore celerità al danneggiato da un errore medico, consentendo l’instaurazione di procedura giudiziaria volta ad accertare in primis la fondatezza della pretesa (se esiste o meno un errore medico).

La relazione peritale derivante dalla consulenza tecnica in via preventiva ex art. art. 696 bis Cod. Proc. Civ. dovrebbe essere funzionale a conciliare la controversia, senza sfociare in un giudizio vero e proprio.

 Il consiglio dell’Avvocato

Gli Avv.ti Alessandra Giordano e Elena Laura Bini consigliano di evitare di proporre azioni giudiziarie, lunghe e dispendiose, tentando prima un approccio stragiudiziale.

Il tentativo di risoluzione stragiudiziale del contenzioso, se corredato da tutte le prove del caso e da una relazione del medico legale e del medico specialista, ha buone possibilità di destare il convincimento della parte antagonista.

Se così proposta, la definizione stragiudiziale della controversia infatti si rivela un buon metodo di risoluzione della controversia, con meno aggravi di tempo e di denaro rispetto ad un giudizio.

Approfondimenti

Per ogni approfondimento o chiarimento sull’argomento relativo al risarcimento del sinistro o delle spese legali, lo Studio Legale Lambrate mette a disposizione una email info@studiolegalelambrate.it dedicata a cui rivolgere, senza impegno, ogni richiesta.

Le richieste verranno esaminate dagli Avvocati, che forniranno riscontro nel più breve tempo possibile. Non esitate quindi a contattarci!

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