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Uno dei punti di maggiore contrasto tra gli eredi riguarda il momento in cui si debba attestare la valutazione dei beni dell’eredità.

In effetti, in ragione del continuo mutamento del valore nel tempo dei beni in generale, questi possono valere di più o di meno, a seconda di quando vengano stimati.

L’art. 726 Cod. Civ., in tema di divisione giudiziale dell’eredità, si limita a statuire che la stima dei patrimonio ereditario va effettuata secondo il loro valore venale.

Quindi, quale è il valore dei beni che compongono il patrimonio ereditario: quello al decesso o quello alla divisione?

Il momento della stima dei beni dell’eredità nella divisione giudiziale:

1) Stima dei beni dell’eredità per la formazione delle quote

Secondo la Giurisprudenza, dunque, in sede di divisione giudiziaria dell’eredità, la stima dei beni dell’eredità per la formazione delle quote va effettuata secondo il valore dei beni al momento di presentazione della domanda giudiziale di divisione (Cass. Civ., sent. n. 15634 del 2006, nonché Cass. Civ.. sent. n. 21632 del 21 ottobre 2010).

La stima così effettuata, in sede giudiziaria, può essere oggetto di revisione .

In questo caso però, l’interessato alla revisione dovrà allegare le ragioni di un significativo mutamento del valore dei beni dell’eredità (Cass. Civ., sent. n. 3029 del 6 febbraio 2009).

2) Stima dei beni per la collazione

Se il valore dei beni ereditari da dividere, al fine dell’assegnazione delle quote, va valutato al momento della divisione stessa (cioè al momento di presentazione della domanda giudiziale di divisione), non è così per i beni oggetto di collazione all’interno dello stesso giudizio divisorio.

I beni oggetto di collazione (ossia quelli che vanno restituiti alla massa ereditaria) vanno valutati in ragione del loro valore al momento dell’apertura della successione al fine di assicurare la par condicio degli eredi (Cass. Civ., sentenza n. 2299 del 30 gennaio 2017).

Il momento della stima dei beni dell’eredità nella lesione di legittima

In tema di lesione di legittima (ad esempio, quando viene lesa la quota di eredità spettante alla moglie o ai figli) la Corte di Cassazione del 17 marzo 2016, Seconda Sezione, n. 5320, ha invece statuito che “la lesione di legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni all’apertura della successione”.

Eventuali conguagli al legittimario leso devono essere poi commisurati al valore al momento della divisione del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura.

Il momento della stima dei beni dell’eredità nella divisione stragiudiziale

 Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini avvertono che in sede stragiudiziale è possibile contrapporre al coerede avversario di seguire i principi dettati dalla Giurisprudenza circa il momento di stima dei beni dell’eredità, al fine di risolvere conciliativamente la vertenza.

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