Ultimo aggiornamento 14 Luglio 2021
Invia la richiesta di divisione dei beni ereditari: il chiamato all’eredità assume la qualità di erede?
Il chiamato all’eredità che invia una missiva di richiesta di divisione dei beni ereditari attua un comportamento che integra gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità.
L’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse è accettazione tacita dell’eredità anche se proposta in sede non contenziosa.
Lo ha confermato di recente la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale le missive inviate ai fratelli finalizzate alla divisione dell’eredità
“vanno valorizzate quale accettazione tacita dell’eredità, quale comportamento concludente delle chiamate all’eredità, implicito dell’accettazione medesima” (Cass. Civ. n. 19833 del 23 luglio 2019).
Facciamo un passo indietro.
Come si accetta l’eredità?
Il Codice Civile prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità e l’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.
Nel primo caso, la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale. Nella seconda ipotesi, invece, la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica la volontà di accettare e che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede.
I presupposti per l’accettazione tacita dell’eredità
La Giurisprudenza considera presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita: (i) la consapevolezza da parte del chiamato dell’esistenza di una delazione in suo favore; (ii) la presenza di un comportamento inequivoco del chiamato all’eredità in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto che solo chi ha la qualità di erede avrebbe diritto a compiere.
Gli atti che di norma sono considerati accettazione tacita dell’eredità
Nella sopra citata sentenza gli Ermellini hanno riepilogato quelle che, di norma, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità.
In particolare, la Suprema Corte ha ricordato:
a) la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione, oppure l’esperire l’azione di riduzione, l’azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l’azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredità;
f) ed infine, secondo parte della dottrina, anche, la voltura catastale determinerebbe un’accettazione tacita dell’eredità. Ciò in quanto, solo chi intenda accettare l’eredità, assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell’immobile dal de cuius a se stesso.
Come anticipato, dunque, la Suprema Corte ha stabilito che il chiamato all’eredità che invia una missiva agli altri chiamati per definire in via bonaria la divisione dei beni ereditari del de cuius ha acquisito la qualità di erede.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che il comportamento concludente del chiamato all’eredità ai fini dell’accettazione non necessita di un’accettazione degli altri coeredi dovendosi considerare che l’accettazione è rivolta a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, di un intervento adesivo degli altri coeredi.
Approfondimenti
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