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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Ai sensi dell’ art. 119, quarto comma, Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) è possibile presentare all’Istituto di Credito una richiesta per ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

La Banca deve fornire la documentazione bancaria entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta istanza.

 Chi sono i soggetti legittimati a ottenere la documentazione bancaria?

I soggetti legittimati a poter richiedere ed ottenere la documentazione de quo, per espressa previsione di Legge, sono, anzitutto, gli eredi del titolare del rapporto bancario.

Più precisamente, dobbiamo ricordare che gli eredi, dal momento in cui accettano l’eredità (l’accettazione pura e semplice è tacita per Legge), divengono titolari di tutti i rapporti del de cuius (sia attivi che passivi) ed hanno, pertanto, diritto di conoscere con chi li condividono, come se ne fossero i titolari originari.

Possono presentare istanza anche il garante per verificarne la regolarità del rapporto in capo all’obbligato principale (Cassazione Civile n. 12093/2001; Cassazione Civile n. 5669/2007; Cassazione Ciile n. 11773/1999), nonché il cointestatario con firma disgiunta.

Quali sono le spese per accedere alla documentazione bancaria?

Gli Istituti di Credito sono soliti richiedere un rimborso spese per il reperimento della documentazione bancaria.

Alle volte gli Istituti di Credito chiedono rimborsi spese spropositati, alle volte conteggiati a seconda del numero delle pagine da stampare.

Sul punto è intervenuto l’ABF di Milano, con pronuncia n. 2609/2017, che ha precisato come questi costi debbano essere di molto ridimensionati, in ragione del fatto che oggi è possibile reperire più speditamente la documentazione bancaria per il tramite dei sistemi di archiviazione informatici.

Inoltre, i costi per la copia della documentazione debbono essere quantificati a documento e non in riferimento al numero di pagine che lo compongono.

L’intermediario ha comunque l’obbligo nei confronti del cliente, al momento della richiesta, di portarlo a conoscenza delle presumibili spese che dovrà affrontare.

E la privacy?

L’art. 6, lettera b) del GDPR, consente poi il trattamento laddove questo sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (è il caso de quo:  il contratto bancario nei confronti dell’erede).

Come pure, la lettera c. dell’art. 6 GDPR consente il trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (come la Banca nei confronti dell’art. 119, quarto comma del TUB).

Lo Studio Legale Lambrate informa…

Lo Studio Legale Lambrate informa che sta già operando su casi aventi ad oggetto l’argomento de quo ed è, quindi, a disposizione per una preliminare valutazione della fondatezza delle Vostre pretese.

Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

Approfondimenti:

Successione ereditaria: le indagini sui rapporti bancari del de cuius, nonché su quelli finanziari e assicurativi.

Eredità: la delega bancaria sul conto bancario del defunto