Il testatore ha, in qualunque momento della sua vita, il diritto di revocare unilateralmente, in tutto o in parte, le proprie disposizioni di ultima volontà trascritte nel testamento.
Il testamento, infatti, ai sensi dell’art. 587 Cod. Civ., è un «atto revocabile»; ed è revocabile senza acquisire il consenso di nessuno.
Non sono ammessi, infatti, nel nostro ordinamento patti successori ex art. 458 Cod. Civ. In pratica, nessun accordo tra due o più parti può avere oggetto una futura eredità; qualunque pattuizione in tal senso è per Legge nulla.
Il testamento è così l’unico strumento per disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.
La revoca delle disposizioni testamentarie può essere espressa ex art. 680 Cod. Civ., per il tramite di un nuovo testamento che espressamente revochi tutto o parte del testamento precedente.
In alternativa, la revoca potrà avvenire in forma tacita. Infatti, ai sensi dell’art. 682 Cod. Civ., in caso di più testamenti, il contenuto del testamento più recente prevale sul contenuto incompatibile dei testamenti precedenti.
Cosa succede se il testatore ha donato i beni successivamente al testamento?
Se testatore abbia disposto con donazione successiva al testamento di beni già contemplati in un testamento, automaticamente gli atti dispositivi successivi producono l’effetto di revocare quelli contenuti nel testamento.
La donazione, ancorché posta in essere dalla volontà del de cuius a favore di un congiunto o anche di un estraneo, è eccepibile se sia lesiva della quota di eredità riservata dalla Legge a determinati congiunti, i legittimari.
Infatti, se ad essere lesi da tale atto di disposizione sono gli eredi legittimi, questi potranno esperire l’azione di riduzione ex art. 533 e s.s. Cod. Civ..
I legittimari, che subiscono per testamento o donazione una lesione della propria quota di eredità, potranno rivolgersi all’Autorità giudiziaria, affinché dichiari l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni lesive della quota di legittima.
Nell’azione di riduzione bisogna indicare il valore della massa ereditaria e il valore della lesione della quota di legittima, allegando le prove relative.
L’Avv. Alessandra Giordano, in particolare, avverte che l’intento del de cuius di avvantaggiare una persona, erede o non, a discapito degli altri eredi, non è di per sé eccepibile!