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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere statuito il diritto all’assegno divorzile in favore di uno dei due ex coniugi.

L’assegno divorzile consiste in un contributo economico mensile corrisposto all’ex coniuge e stabilito nella pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile può essere soggetto a revisione e/o revoca qualora ricorrano alcuni presupposti.

Questi sono individuabili, pressoché, nella modifica delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi.

In effetti, ben può accadere che dopo la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge onerato dal corrispondere l’assegno di divorzile perda il lavoro o subisca delle decurtazioni salariali, ovvero che l’ex coniuge assegnatario dell’assegno divorzile intraprenda una convivenza stabile con un nuovo compagno ovvero trovi un impiego.

Tutte queste circostanze, infatti, modificano gli equilibri economici presenti al tempo del divorzio e, se opportunamente valutate, possono far venir meno il diritto al mantenimento nella misura così come pattuita in sentenza.

In tali situazioni, quindi, l’assegno divorzile può essere soggetto a revisione o a revoca.

Si tratta di revisione qualora,  fermo il diritto al mantenimento, questo viene ridotto nel suo ammontare mentre di revoca se, per il venir meno dei presupposti di Legge, l’ex coniuge perde il diritto a percepire l’assegno di divorzio.

Di recente, si è discusso molto circa i presupposti fondanti il diritto all’assegno divorzile in un’ottica che non sarebbe più quella del “mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ma che rifletterebbe il principio dell’autoresponsabilità dei coniugi e dell’autosufficienza economica

La medesima questione si è posta anche in sede di revisione/revoca dell’assegno divorzile, quindi, dopo che tale diritto era stato riconosciuto in sede di divorzio.

In particolare, la Giurisprudenza si è domandata quali circostanze nuove possono giustificare la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario. Orbene, gli Ermellini hanno precisato che qualora nella sentenza di divorzio sia stato previsto il diritto all’assegno divorzile in favore di un coniuge e, successivamente, l’ex coniuge beneficiario raggiunga un’indipendenza economica, il diritto all’assegno divorzile deve essere revocato.

Quando si può dire raggiunta l’indipendenza economica?

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 6663 del 16 marzo 2018 ha precisato che il raggiungimento della predetta condizione (indipendenza o autosufficienza economica) può essere desunta, in particolare, dai seguenti “indici”:

(i) possesso di redditi di qualsiasi specie;

(ii) possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente);

(iii) capacità e possibilità effettive di lavoro personale (da valutarsi in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo);

(iv) stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Di notevole importanza è la circostanza che, tra gli indici indicati, non venga richiamato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In effetti, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro utilizzato per diverso tempo dalla Giurisprudenza sulla base del quale ha fatto discendere il diritto all’assegno divorzile e il suo mantenimento in favore del coniuge beneficiari, ad oggi, sembrerebbe n0n aver più rilevanza; ciò – lo si ribadisce – non solo in sede di divorzio ma anche in sede di revisione e o revoca dell’assegno divorzile.


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