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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

La violenza sessuale del personale sanitario, medici o infermieri che siano, durante lo svolgimento delle loro mansioni, può comportare la responsabilità della Struttura Sanitaria.

A sancirlo è l’art. 2049 Cod. Civ., che si basa sul principio cuius commoda et eius incommoda, secondo cui chi ha il beneficio dell’opera dei sottoposti (l’Azienda Sanitaria) ne sopporta anche i rischi derivanti dalla loro responsabilità.

Le Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 577/2008; Cass. 13066/2004) hanno statuito che il rapporto tra la struttura sanitaria ed il paziente deve essere inquadrato nell’ambito del contratto di spedalità, che è un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del paziente.

Sicché la responsabilità ex art. 1228 Cod. Civ. della Struttura Sanitaria si estende ai fatti dolosi o colposi commessi dai suoi dipendenti, estendendo così in ambito contrattuale la disciplina aquiliana ex art. 2049 Cod. Civ. (vedi anche Cass. 1620/2012).

In tema di fatto illecito ex art. 2049 Cod. Civ. non è richiesto alcun accertamento del nesso di causalità tra l’opera del datore di lavoro (anche pubblico) e del lavoratore.

In pratica, per potersi affermare la responsabilità della Struttura Ospedaliera per violenza sessuale del personale sanitario è sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che “l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè nell’ambito dell’incarico affidatogli”.

 Così la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sezione Terza, Sentenza n. 22058 del 22 settembre 2017) ha ravvisato la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera per i danni provocati da un medico, che si era reso autore di violenza sessuale a danno di una paziente perpetrata in Ospedale in orario di lavoro, nell’adempimento delle sue mansioni.

La giurisprudenza di merito (Tribunale di  Firenze, sentenza 12 settembre 2017, n. 2865) ha riconosciuto la responsabilità dell’Azienda Sanitaria per la violenza sessuale commessa dall’infermiere durante l’orario di lavoro.

Conslusione: c’è responsabilità dell’Ospedale per la violenza sessuale del personale?

L’Ospedale è dunque passibile di responsabilità per violenza sessuale del personale sanitario ed è tenuto a risarcire le vittime di questi abusi, in base alla responsabilità del datore di lavoro per illeciti messi a segno dai dipendenti durante l’orario di lavoro ex art. 2049 Cod. Civ., anche se si tratta di quanto di più lontano si possa immaginare rispetto anche ad un etica minima della professione sanitaria, così Cass. Civ. n. 22058 del 22 settembre 2017.

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