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Laddove nell’immediatezza di un sinistro si richieda l’intervento delle Forze dell’odine, queste poi sono tenute a redigere la relazione d’incidente stradale.

Di regola, la relazione d’incidente redatta dagli organi di polizia fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 Cod. Civ.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., n. 3282 del 15 febbraio 2006) la relazione d’incidente stradale farebbe piena prova fino a querela di falso per quanto attiene alla provenienza e quanto alle dichiarazioni rese dalle parti, nonché agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La stesso però non dovrebbe dirsi “con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze che, in ragione delle modalità affatto repentine del loro accadimento, non siano suscettibili di verifica e controllo secondo un metro sufficientemente obbiettivo, di talchè le stesse possano dar luogo a percezioni sensoriali implicanti margini di apprezzamento”, come recepiti nella relazione d’incidente.

Tanto, si legge anche nella sentenza n. 3014 del 17 febbraio 2017 della Suprema Corte che ha affrontato il caso di un motociclista era stato travolto da un’autovettura, mentre eseguiva un manovra di inversione a U, e  così, per l’effetto dell’urto, era sbalzato nell’opposta corsia di marcia, ove era stato investito da un’altra autovettura.

In quest’ultima pronuncia peraltro si legge che nessuna valenza probatoria dovrebbe attribuirsi alla circostanza che con la relazione d’incidente non sia stata contestata alcuna violazione del Codice della Strada.

Ciò in relazione al fatto che in caso di giudizio il Giudice di merito, con l’istruttoria processuale, potrebbe giungere ad una diversa attribuzione di responsabilità le parti coinvolte nell’incidente, rispetto alle conclusioni a cui risulterebbero giunti gli organi di polizia (cfr. Cass. civ. 23 maggio 2011, n. 11309; Cass. civ. 16 novembre 2005, n. 23219).

Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate avvertono che “dalla relazione d’incidente può derivare una multa, impugnarla può essere utile per evitare concorso di responsabilità nel sinistro, ottenendo così un risarcimento pieno del danno”.

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