Il contratto con il quale un soggetto, c.d. contraente, previo pagamento di un premio, garantisce ad un terzo beneficiario una somma di denaro al verificarsi dell’evento morte del contraente/assicurato è denominato polizza vita per il rischio morte.
Il beneficiario della polizza vita potrà essere tanto un erede legittimo o testamentario quanto una persona del tutto estranea alla successione ereditaria (anche il/la badante!).
Questo perché il beneficiario non acquista il diritto all’indennità della polizza vita in ragione della successione ereditaria, ma lo acquista iure proprio (per diritto proprio) in forza cioè del contratto di assicurazione (la polizza vita).
L’art. 1920 Cod. Civ., infatti, prevede che “per effetto della designazione (del beneficiario della polizza vita), il terzo (il beneficiario della polizza vita) acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.
Il verificarsi dell’evento morte dell’assicurato fa sì che il diritto già acquistato dal beneficiario della polizza vita, con il contratto e con l’atto di designazione, si consolidi in capo al beneficiario stesso.
Il contraente può indicare e designare il beneficiario della polizza vita all’interno del contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’Istituto Assicurativo oppure per testamento.
La designazione del beneficiario della polizza vita è efficace anche se questo è determinato solo genericamente (“i miei eredi legittimi”, “i miei nipoti” etc).
Ai sensi dell’art. 1921 Cod. Civ., la designazione del beneficiario della polizza vita può essere revocata nelle stesse forme con le quali può essere fatta, quindi, con successiva comunicazione all’assicuratore oppure con il testamento.
La successione ereditaria, e in particolare il patrimonio ereditario, non comprenderà quindi l’indennizzo assicurativo liquidato per la polizza vita al beneficiario, che potrà potrà essere anche un estraneo.
Il diritto all’indennizzo della polizza vita sorge infatti in forza del contratto assicurativo e dell’atto di designazione dei beneficiari ed è quindi totalmente svincolato dalle quote ereditarie spettanti eventualmente agli eredi, anche se legittimi.
Il consiglio dell’Avvocato
Sul punto, l’Avv. Alessandra Giordano segnala che “l’indennizzo dovuto dalla Compagnia di Assicurazione a più beneficiari dovrà essere diviso in parti uguali tra gli stessi, salvo l’assicurato non abbia disposto diversamente. In ogni caso, comunque, la divisione delle quote tra i beneficiari non segue le regole successorie”.
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Lo Studio Legale Lambrate informa…
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