La perdita del beneficio di inventario comporta per l’erede molte complicanze.
Nel caso in cui si accetti l’eredità del proprio caro con beneficio di inventario, infatti, l’erede non è chiamato a rispondere dei debiti del defunto se non nei limiti del patrimonio relitto.
Con la perdita del beneficio di inventario, invece, l’erede potrà essere chiamato rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.
In pratica, il chiamato all’eredità, con la perdita del beneficio, va considerato quale erede puro e semplice.
L’ipotesi più nota di perdita del beneficio d’inventario è quella in cui venga omesso il deposito dell’inventario nei termini e nei modi prescritti dalla Legge.
Mancato avviso ex art. 772 Cod. Proc. Civ.
Secondo la Giurisprudenza costante l’accettazione con beneficio di inventario è completa solo nel caso in cui siano rispettati tutti gli adempimenti afferenti imposti dalla normativa in vigore.
Tra i tanti adempimenti, di cui corre l’obbligo, vi è anche l’avviso agli altri successibili da effettuarsi ai sensi dell’ art. 772 Cod. Proc. Civ., da eseguirsi almeno 3 giorni prima dell’inventario.
Ai sensi dell’art. 771 Cod. Proc. Civ. alcuni suscettibili in particolare hanno diritto a partecipare alle operazioni di inventario di altri eredi (tra questi, ad esempio, i figli del defunto).
Cosicché “le norme che impongono il compimento dell’inventario in determinati termini sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante puro e semplice”, ex multis Cass. Civ., Sezione Seconda, 9 agosto 2005, n. 16739.
Altre ipotesi tassative di perdita del beneficio di inventario
E’ possibile decadere dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 494 Cod. Civ. per aver presentato un inventario infedele o per aver omesso di indicare nell’inventario beni relitti.
Secondo la giurisprudenza anche la sola omissione di alcuni beni, pure arredi, è sanzionata con la decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell’art. 494 Cov. Civ. ex multis e per tutte Cass. Sezione Seconda, 23 luglio 2007, n. 16195.
Le conseguenze della perdita del beneficio di inventario
E’ evidente che la perdita del beneficio per chi intendeva accettare in tal modo è produttivo di gravi conseguenze, dovendo l’erede così far fronte alle poche o tante posizioni debitorie del defunto senza alcuno scudo protettivo e con tutti i propri beni.
La situazione potrebbe essere però vantaggiosa per i coeredi, i quali potrebbero sgravarsi di tutta o parte della responsabilità debitoria derivante dalla massa ereditaria.
Il consiglio dell’Avvocato
Se dalla disamina della situazione emerge con assoluta certezza che si è incorsi in perdita del beneficio di inventario, allora, si potrà tentare di coordinarsi con i creditori per definire un piano di rientro o un saldo e stracio.
Resta fermo il diritto di regresso nei confronti della massa ereditaria o degli altri eredi puri e semplici.
Lo Studio Legale Lambrate informa…
Lo Studio Legale Lambrate si occupa, oltre che di contenzioso ereditario, anche di pratiche di accettazione con beneficio di inventario ed istanze correlate.
In particolare, nel caso di richiesta di accettazione con beneficio di inventario lo Studio Legale Lambrate opera presentando, illustrando e preventivando al Cliente entrambe le modalità previste dalla Legge; ovverosia tanto la modalità di accettazione tramite rinvio al Notaio, quanto quella avanti al Cancelliere del Tribunale competente.
Lo Studio Legale Lambrate si occupa anche di eredi minori e delle relative istanze al Giudice.
Lo Studio Legale Lambrate informa altresì che lo stesso si occupa anche delle istanze per la messa in vendita dei beni ereditari, nonché del successivo pagamento dei creditori ereditari.
Potrete contattare lo Studio Legale Lambrate per una disamina approfondita del Vs. caso ereditario, anche se complesso, via email a info@studiolegalelambrate.it o tramite il modulo di contatto.