Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Anche la moglie separata può vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la prematura scomparsa del marito a seguito di un incidente stradale.
Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1025/2013 nella quale si legge “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purchè si accerti che l’altrui fatto illecito (nella fattispecie si trattava di un sinistro stradale che aveva provocato la morte del marito) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara“.
In particolare, è bene precisare che il danno da perdita del rapporto parentale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 Cod. Civ. è un particolare aspetto del danno non patrimoniale, diverso dal danno morale o biologico, che consiste nello sconvolgimento dell’esistenza e nel radicale cambiamento dello stile di vita conseguente alla morte di una persona cara.
Ciò posto, è evidente come lo status di persona separata non necessariamente è incompatibile con la posizione di danneggiato, atteso che, anche un coniuge separato può subire un considerevole danno dalla perdita improvvisa dell’ex coniuge.
In effetti, il coniuge separato avrà diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a condizione che fornisca la prova che la morte dell’altro coniuge abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente accompagnano la morte di una persona cara, dimostrando l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo sussistente a prescindere dalla separazione.
Il consiglio dell’Avvocato
L’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che “al fine di ricostruire il predetto legame affettivo sarà necessario allegare alla richiesta risarcitoria ogni evidenza utile. Utile potrebbe essere, ad esempio, uno scambio di corrispondenza quotidiano e costante nel quale emerga dell’affetto tra i coniugi separati. Può rivelarsi utile, poi, anche valutare il periodo di tempo intercorso dalla separazione: certamente maggiore è il lasso di tempo trascorso tra la separazione e l’evento che ha cagionato la perdita del coniuge e più difficile sarà fornire la prova circa la sussistenza di un legame affettivo vivo tra i coniugi”.
Nel caso oggetto della sentenza citata, infatti, i coniugi erano separati solo da un mese al momento del sinistro stradale; lasso di tempo, un solo mese, così breve da far ritenere ancora sussistente un forte legame affettivo tra i coniugi.
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