La sofferenza psicologica derivante dalla consapevolezza dell’imminente fine vita fa sorgere in capo alla vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
La lucida agonia, intesa come sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte a causa delle gravi lesioni riportate a seguito di incidente stradale, integra, infatti, il danno non patrimoniale.
Tale diritto si trasmette jure hereditas agli eredi, i quali possono agire al fine di ottenerne il riconoscimento ed il relativo risarcimento.
Il caso oggetto della pronuncia
A seguito di sinistro stradale perdeva la vita un ciclista, marito e padre di due bambine minori. Il decesso era avvenuto dopo circa tre ore dal sinistro e fino a pochi istanti di prima della morte la vittima era perfettamente lucida, tanto da rispondere alle domande postegli dai sanitari giunti in suo soccorso.
La moglie in proprio e quale legale rappresentante delle figlie, ricorreva in Cassazione per vedersi accertato il diritto al risarcimento del danno biologico terminale jure hereditatis, escluso dai giudici di merito.
La Corte di Appello, infatti, aveva escluso l’esistenza del danno biologico terminale in quanto tra la morte e le lesioni non era intervenuto un apprezzabile lasso di tempo necessario per far sorgere in capo alla vittima il relativo diritto.
La recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione
Sul punto, la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 26727 del 23 ottobre 2018, ha precisato quanto segue.
Il requisito “dell’apprezzabile lasso di tempo”
Se la morte è immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo”, non sussiste alcun danno biologico trasmissibile jure hereditatis. L’irrisarcibilità della perdita del bene vita deriva, così come precisato, “dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo“.
Se, invece, tra le lesioni occorse a seguito di sinistro stradale e la morte sia intercorso un “apprezzabile lasso di tempo” sussiste il diritto al risarcimento del “danno biologico terminale” trasmissibile jure hereditatis agli eredi.
Il danno biologico terminale
Come precisato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, il “danno biologico terminale” è unitario e può essere ricondotto tanto all’aspetto biologico in senso stretto, quanto alla correlata sofferenza d’animo.
Al danno biologico in senso stretto, quindi al danno al bene “salute” che sussiste, appunto, quando ricorre un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione mortale e la morte, può aggiungersi il danno da percezione dell’avvertita imminenza del fine vita “concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (definita agonia)” .
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dagli eredi (la moglie e le due figlie). Secondo gli Ermellini, infatti, nel caso di specie sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, come diritto insorto in capo alla vittima quando era dotata di capacità giuridica (perché ancora in vita) e trasmissibile jure hereditatis alla moglie e alle figlie.
Nel caso di specie, tale diritto sussiste sia sotto il profilo strettamente biologico (stante il tempo intercorso tra le lesioni e la morte, di circa tre ore, da considerarsi “apprezzabile”) sia sotto il profilo psicologico- morale (come lucida agonia dell’imminente fine vita)
Il parere dell’Avvocato.
L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate evidenzia come sin dalla fase stragiudiziale è opportuno istruire attentamente la richiesta risarcitoria, allegando le prove concrete circa la lucida sofferenza e la consapevolezza della vittima delle sue precarie condizioni di salute e dell’imminente fine vita.
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