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La divisione dell’eredità può rivelarsi, per alcuni eredi, un vero e proprio incubo, tra discussione con gli altri eredi, disaccordi e dispetti di sorta.

Davanti a chi accampa pretese ingiustificate e prolunga oltremodo la comunione, senza concordare su una sua divisione dell’eredità amichevole, spesso ci si scoraggia non poco.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 713 Cod. Civ., i coeredi possono sempre domandare la divisione dell’eredità.

Con la divisione dell’eredità, dunque, cessa lo stato di comunione e ciascun coerede diviene titolare di una quota di beni corrispondente alla quota di eredità  a questo spettante.

Pertanto, nel caso in cui ogni tentativo di raggiungere stragiudizialmente un accordo di divisione dell’eredità risulti vano, ogni partecipante alla comunione potrà proporre una domanda giudiziale volta allo scioglimento della comunione ereditaria.

Il giudizio di divisione dell’eredità, proponibile peraltro solo dopo aver esperito inutilmente il procedimento di mediazione (D.Lgs 28/2010 come modificato dal Dlgs 69/2013 convertito dalla L. 98/2013), si deve svolgere tra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, nessuno escluso.

In linea di principio, ciascu condividente ha diritto ad ottenere in natura la soddisfazione della sua quota di eredità, salvo ovviamente non si controverta su beni indivisibili.

Un bene, secondo la giurisprudenza, è da considerarsi indivisibile anche quando sia di non comoda divisibilità.

In linea di principio dunque si richiede che il bene oggetto di comunione ereditaria sia suscettibile, sotto il profilo strutturale di frazionamento, in omogenee porzioni monori che possano essere godute da ciascun erede, ma non solo…

In effetti, secondo la costante giurisprudenza, il bene deve essere divisibile anche sotto il profilo economico-funzionale, nella misura in cui il frazionamento non deprezzi in modo notevole il valore dell’intero e non comporti la necessità di realizzare opere eccessivamente onerose.

Dunque, nell’ipotesi in cui non sia possibile soddisfare le quote dei coeredi con beni ereditari proporzionati alla quota di ciascun coerede, come ad esempio nel caso in cui il patrimonio ereditario sia composto soltanto da un bene immobile che sia dispendioso frazionare, è possibile che il bene venga assegnato al coerede titolare della maggior quota oppure a quello che ne faccia richiesta, dietro conguaglio in denaro.

Se neanche questo risulti possibile, allora, si farà luogo alla vendita.

La stima del bene dovrà essere fatta in base al vaolre di mercato del bene, senza possibilità di ricorrere ad altri criteri.

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