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Può capitare di scoprire, dopo il decesso di una persona cara, che questa abbia eseguito, durante la propria vita, una donazione alla badante di una considerevole somma di denaro per il tramite di un bonifico bancario o assegno.

Spesso la circostanza accade, a seguito di una condizione di vecchiaia e malattia psicofisica, che porta nell’anziano una compromissione della lucida facoltà di discernimento.

E così si scopre che l’anziano abbia contribuito, con la donazione alla badante, all’acquisto di una casa o di una macchina o al pagamento di debiti della stessa o della sua famiglia o addirittura del marito.

Quale rimedio giuridico è esperibile in caso di donazione alla badante?

La donazione alla badante, se non di modico valore, eseguita da una persona anziana può essere contestate al fine di ottenerne la restituzione.

La soluzione più semplice può essere quella di invocarne la nullità per mancanza della forma solenne dell’atto pubblico, avanti al Notaio, richiesta come requisito a pena di invalidità della donazione ai sensi dell’art. 782 Cod. Civ.

La ratio della disposizione normativa, che prescrive per la donazione la forma dell’atto pubblico ab substantiam, è quella di indurre il donante a comprendere l’estrema importanza dell’atto di donazione importante specie se a favore di un estraneo come nel caso della donazione alla badante.

La presenza del Notaio, per la forma solenne della donazione, garantisce pure che il donante abbia avuto lucide facoltà intellettive e volitive.

La forma dell’atto pubblico è richiesta anche per l’atto di donazione volto alla remunerazione.

La donazione alla badante tramite atto pubblico è valida?

Se l’anziano, nel pieno possesso delle sue facoltà intellettive, ha beneficiato chi lo ha accudito, tramite la forma dell’atto pubblico, di una donazione, quest’ultima può comunque essere messa in discussione.

In fatti, se la donazione è lesiva della quota dei legittimari può esperirsi comunque azione di riduzione, che può essere avanzata contro chiunque, non solo quindi nei confronti di coeredi.

E se oltre alla donazione il defunto ha lasciato in favore della badante anche disposizioni testamentarie?

L’erede può, se leso dal testamento, chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive per il tramite dell’anzidetta azione di riduzione.

Ci sono comunque altre ipotesi di impugnazione del testamento esperibili, ad esempio, nel caso di testamento reso da persona con incapacità intellettiva.

Lo Studio Legale Lambrate informa….

Lo Studio Legale Lambrate informa che è opportuno effettuare una rigorosa disamina della fattispecie al fine di individuare l’azione esperibile sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziaria.