Quali sono le probematicità del patrimonio dei conviventi?
E’ noto che la convivenza stabile tra due persone viene definita ed etichettata oggi come famiglia di fatto.
Come pure, è noto che nel nostro Codice Civile la famiglia di fatto non trova una vera e propria disciplina, posto che l’unica famiglia da questo presa in considerazione è quella nata da matrimonio, civile o concordatario che sia.
Ciò, lasciando ovviamente da parte il caso ove dalla convivenza siano nati figli, in quanto questi hanno invece una compiuta disciplina, stante il codificato diritto al mantenimento dei figli naturali, tanto quanto quelli legittimi.
Così, il nostro sistema giuridico ha dovuto ingegnarsi per dare una compiuta regolamentazione a tutti quei rapporti di convivenza, nei quali per forza di cose vi è, da parte dell’uno o dell’altro convivente o di entrambi, un’esposizione economica/patrimoniale.
In effetti, gran parte dei problemi della famiglia di fatto senza figli sorgono al termine della relazione, a causa delle discordanze sulla divisione del patrimonio comune.
Il patrimonio comune.
Il patrimonio comune è spesso costituito, infatti, da apporti economici di ciascun convivente (i) per l’acquisto della casa deputata ad essere dimora famiglia di fatto; (ii) per l’alimentazione del conto corrente comune e cointestato; (iii) per l’acquisto di arredi e/o dell’automobile; (iv) nonché per le normali e quotidiane spese di vita.
Gli apporti economici di ciascun convivente della famiglia di fatto sono obbligazioni naturali.
Le contribuzioni al manage familiare possono essere considerate delle obbligazioni naturali, quindi, di natura gratuita ed irripetibili, rispondenti ad un dovere morale.
Tanto, sebbene, al contempo, gli ex conviventi si possono esporre a domanda di ingiustificato arricchimento e di divisione dei beni residui al momento della cessazione della convivenza.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione generale di ingiustificato arricchimento e dei principi applicabili allorché cessino rapporti sentimentali stabili ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’ obbligazione naturale.
Ciò posto, l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro sarà configurabile in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, da parametrare sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti (Cass. Civ., Terza Sezione, sentenza n. 11330 del 15 maggio 2009). In particolare, un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali (Cass. Civ. Seconda Sezione, sentenza n. 3713 del 13 marzo 2003, n. 3713).
A ben vedere, la famiglia di fatto, quale formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost., risponde a doveri di natura morale e sociale, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un’obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza.
L’acquisto della casa della famiglia di fatto.
In un caso in cui una fidanzata aveva contribuito alla costruzione di una casa, proprio in vista dell’instaurazione di una futura convivenza, poi conclusasi dopo diversi anni, la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Terza Sezione, ordinanza n. 14732 del 7 giugno 2018) ha evidenziato che si tratterebbe di un conferimento volontario in vista della formazione e fruizione di un bene comune. Pertanto, venuta meno la convivenza, non sarebbe possibile riconoscere un diritto di comproprietà alla donna, che non si era tutelata in via preventiva (intestandosi il 50% dell’immobile), piuttosto questa avrà diritto alla restituzione del denaro versato (Cass. Civ., Sezione Terza, sentenza del 25554 del 30 novembre 2011). Il Supremo Collegio ha escluso la riconducibilità alla disciplina delle obbligazioni naturali, in quanto non era ancora formata la famiglia di fatto.
Pertanto, è opportuno nel caso di acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della famiglia di fatto cointestare la stessa ad entrambi i conviventi, onde evitare conseguenze eventualmente pregiudizievoli e assicurarsi che, in sede di divisione, ciascun convivente possa legittimamente aspirare al 50% del suo valore.
Il conto corrente cointestato ai conviventi.
Nel conto corrente bancario cointestato, i rapporti interni debbono essere ricondotti all’art. 1298, secondo comma, Cod. Civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente, poiché si presume che siano di pari entità i contributi atti a determinare l’ammontare del deposito.
Pertanto, l’eventuale conto corrente cointestato ai conviventi della famiglia di fatto, dovrà dividersi in parti uguali, salvo lo stesso non risulti alimentato da uno solo degli stessi.