La dispensa dalla collazione ha lo scopo di esonerare il donatario dal conferimento della donazione che ha ricevuto.
Il limite invalicabile dell’intangibilità della quota di legittima
Per effetto della dispensa da collazione, le quote ereditarie si quantificano senza considerare la donazione, salvo però il limite invalicabile dell’intangibilità della quota di riserva dei legittimari.
Nel nostro ordinamento è, infatti, riservato a determinati congiunti, c.d. legittimari, il diritto ad quota ereditaria intangibile.
La lesione della quota di legittima, con donazione o testamento, può essere fatta valere con l’azione di riduzione, a mezzo della quale si riducono proporzionalmente le disposizioni testamentarie e/o le donazioni fino al completo reintegro della quota di legittima.
La donazione, oggetto di dispensa, è soggetta all’azione di riduzione per l’eccedenza della disponibile
Nell’ambito di questa azione, la dispensa dalla collazione non comporta l’esclusione del bene donato dal computo del patrimonio ereditario (c.d. riunione fittizia) e la donazione è soggetta a riduzione per l’eccedenza della quota di cui il defunto poteva disporre.
Nell’ambito della riunione fittizia sono incluse nel calcolo del patrimonio ereditario tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di terzo estraneo.
Il valore del patrimonio ereditario nella riunione fittizia va considerato al momento dell’apertura della successione. Dal relictum cosi calcolato vanno poi decurtati gli eventuali debiti ereditari. Al valore netto del relictum vanno poi aggiunte le donazioni determinate.
Un caso affrontato dalla Suprema Corte
La donazione fatta al donatario estraneo, secondo la giurisprudenza, grava sulla disponibile, ovvero quella quota parte del patrimonio di cui il defunto per Legge può disporre senza ledere la quota di legittima.
Così, in caso di di donazione ad un estraneo, andrà prima attribuita all’estraneo la disponibile fino all’intero concorso del valore della sua donazione (Cass. 14193/22).
Differentemente, il donatario non estraneo finirebbe per “profittare anche della parte di disponibile attribuita all’estraneo, in danno dei legittimari concorrenti, ai quali conferisce meno del dovuto“.
“Ipotizzando il concorso di tre eredi figli Primo, Secondo e Terzo, Primo istituito genericamente nella disponibile. Relictum di 150 (zero debiti), donatum 345: 180 a Primo con dispensa dalla collazione, 120 a Secondo senza dispensa, 45 a un estraneo. Ammontando l’asse a 495, la disponibile (1/3) è 165; legittima (2/3) 330, suddivisa fra i tre figli, la cui quota di riserva individuale ammonta a 110 ciascuno.
Primo, in ipotesi istituito nella disponibile, avrebbe diritto alla propria legittima di 110 e alla disponibile residua di 120 (la disponibile al netto della donazione all’estraneo): in totale 230. Egli avendo ricevuto in donazione 180, con dispensa da collazione, avrebbe diritto di pretendere ancora 50, che gli competono quale erede della disponibile. Terzo deve prendere la propria legittima per intero di 110 sul relictum di 150, che si riduce a 40, che sono prelevati da Primo, il quale integrerà quanto ancora gli manca per eguagliare il proprio diritto, pretendendo 10, a titolo di collazione, da Secondo, che ha ricevuto in donazione 120, che superano l’ammontare della quota di riserva. Si può notare che il relictum di 150 costituisce oggetto della riserva solo nei limiti della quota individuale di Terzo, avendo gli altri legittimari già ricevuto in donazione un valore maggiore. Il residuo di 40 fa parte della disponibile, che si assume attribuita per testamento a Primo” (Cass. 14193/22).
I principi di diritto contenuti nella sentenza Cass. n. 14193/22
La citata autorevole pronuncia Cass. 14193/22 ha poi concluso statuendo i seguenti principi di diritto:
“la riunione fittizia, prevista dall’art. 556 Cod. Civ. non è necessariamente legata all’esperimento dell’azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile“;
“ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 Cod. Civ. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario“;
“la dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento, ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile“.
Infine va ricordato che l’art. 737, secondo comma, Cod. Civ., statuisce poi che “la dispensa non produce effetto se non nei limiti della disponibile”.
Lo Studio Legale Lambrate informa…
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