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Frequente è il caso in cui un genitore, stante l’età avanzata, acconsenta all’apposizione sul proprio conto corrente della delega ad operare di un figlio.

Spesso, tale operazione viene effettuata proprio per ragioni di praticità, permettendo al figlio, in autonomia, di disporre delle sostanze del genitore in funzione e a tutela del genitore stesso.

Può accadere, però, che il figlio, disponendo della delega sul conto corrente bancario, approfitti di tale situazione per prelevare indebitamente delle somme (anche mediante giroconto sul proprio conto corrente) o per acquistare titoli azionari a proprio esclusivo beneficio.

In simili situazioni, il titolare del conto corrente può richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate, dimostrando l’esistenza della delega sul conto corrente e i prelievi indebitamente avvenuti, senza che questi debba specificare e dimostrare la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il genitore e il figlio (quindi gli accordi intercorsi).

E’, infatti, onere del convenuto (figlio) dimostrare l’esistenza di un rapporto di provvista che giustifichi la qualificazione del rapporto giuridico in termini diversi: quindi, ad esempio, che il genitore aveva maturato un debito nei confronti del figlio tale da giustificare i prelievi effettuati da quest’ultimo in proprio favore dal conto corrente del genitore.

In particolare, l’apposizione della delega su un conto corrente legittima il delegato a operare nei confronti della banca e non a utilizzare le risorse economiche presenti in modo infedele rispetto alle volontà del correntista.

Spetta, pertanto, al delegato (figlio), qualora venga chiamato a rispondere dei prelievi effettuati indebitamente sul conto corrente del correntista, dimostrare che tali operazioni trovano una giustificazione sulla base di un negozio differente rispetto a quello che è, ovvero una mera delega ad operare sul conto corrente.

Quanto sopra trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità sul punto nella quale, si legge appunto, “spetta al convenuto, che deduce una diversa qualificazione giuridica del rapporto, dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi che consentissero di individuare, in concreto, uno scopo pratico del negozio differente da quello comunemente ricorrente in queste ipotesi” (Cass. Civ. sentenza n. 10612 del 04 maggio 2018).

Ne deriva, quindi, che se il delegato (figlio) non dimostra la sussistenza di un diverso accordo con il genitore dovrà restituire tutte le somme prelevate.

Tale comportamento, infatti, costituisce un illecito poiché esula dalla tipica funzione economico – sociale della delega sul conto corrente: tipicamente, infatti, il genitore sceglie di delegare il figlio affinché quest’ultimo lo agevoli nella amministrazione quotidiana del suo patrimonio e non per permettere allo stesso di disporre a proprio piacimento delle risorse presenti.

Lo Studio Legale Lambrate informa…

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