Acquistare un’autovettura all’estero: attenzione alla scadenza della targa provvisoria
In un modo globale dove è possibile tramite internet acquistare ogni genere di prodotto proveniente da ogni parte del mondo, non stupisce che si possa acquistare anche un’autovettura in uno stato estero.
Molti, infatti, si determinano ad acquistare la propria autovettura in paesi confinanti quali, in particolare, la Germania.
All’atto di acquisto, viene fornita una targa provvisoria e pedissequa polizza assicurativa dotata di un periodo di validità limitata (tre, sei mesi), indispensabili per poter trasportare l’autovettura in Italia.
Una volta arrivato in Italia, l’acquirente deve immatricolare l’autovettura e stipulare idonea polizza assicurativa.
Tale adempimento, ovviamente, deve avvenire prima del termine di scadenza della targa provvisoria e della polizza assicurativa.
Cosa succede se l’autovettura non viene immatricolata nei termini?
All’acquirente possono essere elevati due verbali: uno ai sensi dell’art. 193 comma 2 Codice della Strada e uno ai sensi dell’art. 93, comma 7, Codice della Strada.
L’art. 193 Comma 2 Codice della Strada, sanziona chi circola con una targa scaduta al momento dell’accertamento e, quindi, con un veicolo senza autorizzazione.
Il secondo verbale, invece, quello ai sensi dell’art. 93, comma 7, Codice della Strada viene comminato poiché il veicolo circola sebbene non immatricolato.
Che sanzioni vengono comminate?
Per quanto attiene al regime sanzionatorio, l’art. 193 comma 2 Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del veicolo.
Una volta elevata la contestazione, il proprietario del veicolo può depositare un’istanza di dissequestro previo pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale di contestazione e previo pagamento del premio assicurativo (con un periodo di copertura assicurativa di almeno sei mesi).
Così facendo, il proprietario del veicolo può tornare in possesso del veicolo.
L’art. 93, comma 7 Codice della Strada, invece, prevede una sanzione accessoria più gravosa, la confisca appunto, che viene comminata con ordinanza del Prefetto. Nel predetto provvedimento, infatti, il Prefetto commina un’ingiunzione di pagamento (la sanzione amministrativa pecuniaria) e dispone la confisca del veicolo. Il provvedimento prefettizio può essere impugnato innanzi al Giudice di Pace qualora ricorrano fondati motivi.
Il consiglio dell’Avvocato
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “in merito all’art. 93, comma 7, Codice della Strada, è intervenuta un’importante sentenza della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 371/1994) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 21 comma 4, (che corrisponde all’odierno art. 93, comma 7, C.d.S.) nella parte in cui prevedeva la confisca per il mancato rilascio della carta di circolazione, anche quando, attraverso la successiva immatricolazione, fosse palese che il mezzo sequestrato era comunque idoneo alla circolazione. Sarà opportuno pertanto, non appena notificato il verbale ai sensi del predetto articolo, rivolgersi ad un professionista il quale, valutate le circostanze del caso concreto, potrà impugnare il verbale onde evitare l’applicazione della confisca