Non è frequente che un genitore abbia sottoscritto unitamente ad uno dei suoi figli presso l’Ente Postale un buono postale fruttifero.
Occorre, anzitutto, sapere che il buono postale fruttifero così cointestato sicuramente cadrà in successione ereditaria per quel 50% intestato direttamente al de cuius.
Il 50% del buono postale fruttifero intestato al figlio potrà essre da questo incassato?
L’orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione riconduce i buoni postali fruttiferi, quali documenti di legittimazione e non titoli di credito, all’istituto della donazione indiretta.
Ciò, in quanto con la sottoscrizione del buono postale fruttifero con il terzo (le Poste) la parte, che deposita il denaro, raggiunge un effetto ulteriore, attuando un’attribuzione patrimoniale di una quota del buono al cointestatario beneficiario.
Quest’ultimo, il cointestatario, beneficiario del buono fruttifero postale, essendo contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, è legittimato ad esercitare i relativi diritti (e così Cass. Civ., sentenza n. 10991 9 maggio, 2013, Cass. Civ., sentenza n. 4066 del 19 febbraio 2009, Trib Monza, Sezione Quarta, sentenza del 14 dicembre 2016).
Tuttavia, se facendo valere questa impostazione giuridica il contitolare del buono postale fruttifero dovesse riuscire a farsi rimborsare detto prodotto, almeno per la quota del 50% di sua spettanza, non è detto che il valore ricavato possa essere così trattenuto.
Quali sono i diritti dei figli non intestatari del buono postale fruttifero?
Pure nel caso in cui il de cuius con la cointestazione abbia voluto effettuare donare al figlio beneficiario del buono il 50% del valore dello stesso, non è detto che questa attribuzione non debba essere restituita alla massa ereditaria, se lesiva della parità di trattamento tra i vari coeredi.
Tanto, specialmente nel caso in cui il de cuius abbia ecceduto la quota di disponibile, anche alla luce delle disposizioni testamentarie, ledendo la quota necessaria, riservata dalla Legge ad alcuni eredi, detti legittimari.
Ma non solo. Infatti, in caso di domanda di divisione, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da un espressa domanda di un coerede.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisano che, al ricorre di determinate condizioni, nel patrimonio ereditario da dividere potrebbe rientrare il 100% del valore del buono fruttifero postale.
In effetti, il 50% del buono fruttifero di per sé già intestato al de cuius è da ricomprendersi nella massa ereditaria e l’altro 50% intestato al figlio potrebbe essere imputato alla massa ereditaria o per rivendica da parte del legittimario leso (azione di lesione della quota di legittima) oppure con la domanda di divisione dell’eredità attraverso il necessario conferimento dei beni donati dal de cuius al coniuge o ai figli (collazione).
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