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Come è noto, per poter circolare con un’autovettura è necessario assicurarla.

L’art. 193, primo comma, Codice della Strada, infatti, impone ai veicoli a motore l’obbligo di circolare sulla strada con la copertura assicurativa.

Quali sono le sanzioni per chi circola senza la necessaria copertura assicurativa?

Il Codice della Strada prevede importanti sanzioni amministrative: al trasgressore, infatti, viene comminata sia  una sanzione amministrativa pecuniaria sia una sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del veicolo.

L’art. 193, secondo comma, Codice della Strada, prescrive che “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 ad euro 3.396,00”.

Elevata la contestazione, l’Organo accertatore dispone il sequestro del veicolo non assicurato che deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, luogo che può essere anche concordato con il trasgressore (sul punto è possibile consultare l’articolo SEQUESTRO AMMINISTRATIVO: come evitare i costi nella guida in stato d’ebbrezza)

Elevata la contestazione, se sussistono motivati diritti di opposizione, è possibile presentare ricorso.

Il ricorso, infatti, è volto ad ottenere l’annullamento del verbale di contestazione redatto dall’Organo di Polizia.

Se non sussistono motivi di opposizione, invece, è opportuno agire per ottenere il dissequestro dell’autovettura.

Come si ottiene il dissequestro dell’autovettura non assicurata?

Per ottenere il dissequestro dell’autovettura è necessario procedere con una serie di adempimenti:

– pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 Codice della Strada;

– corrispondere il premio di assicurazione per almeno sei mesi;

– pagare le spese di trasporto e custodia del veicolo sequestrato.

Effettuati i predetti adempimenti il trasgressore potrà richiedere la restituzione del veicolo, previa autorizzazione dell’organo di polizia che ha accertato la violazione e che ne darà comunicazione al Prefetto.

Quali sono le conseguenze se non viene corrisposta la sanzione amministrativa?

Se non si è proposto ricorso e non si è provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta,  il verbale di contestazione viene trasmesso dall’Ufficio o dal Comando da cui dipende l’organo accertatore al Prefetto ed il veicolo viene confiscato.

Il consiglio dell’Avvocato

Attenzione, precisa l’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate, “la contestazione di cui all’art. 193, secondo comma, Codice della Strada parrebbe legittima anche nel caso di sospensione della copertura assicurativa”.

In effetti, la Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ha chiarito che

“la sospensione della copertura assicurativa non riguarda i soli rapporti tra assicurato ed assicuratore, ma conseguentemente e necessariamente anche la posizione dei terzi danneggiati, onde ricorre pienamente anche la ratio dell’illecito di cui all’art. 193, secondo comma, Codice della Strada” (Cass. Civ. sentenza n. 8764 del 13 aprile 2010).


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