Quando un genitore può ritenersi non più obbligato a versare il mantenimento al figlio che ha raggiunto da tempo la maggiore età?
Il Caso trattato di recente vedeva la richiesta di un genitore di far dichiarare cessato l’obbligo di mantenimento del figlio di 27 anni…
Come si determina il contributo di mantenimento del figlio?
Anzitutto, è bene precisare che il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio deve essere calcolato in misura proporzionale al reddito e alle risorse economiche dei genitori, alle esigenze del figlio, al tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di matrimonio, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto, si segnala l’articolo “Assegno di mantenimento per il figlio: come si determina?”
Quando cessa il contributo di mantenimento del figlio?
L’indagine sulla cessazione dell’obbligo di mantenimento di un figlio maggiorenne richiede la sussistenza di determinate condizioni.
In primo luogo, l’obbligo del genitore di versare il mantenimento del figlio non cessa con il semplice raggiungimento della maggiore età. Ciò che la Legge richiede, infatti, è che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica.
Tale obbligo permane fino a quando il genitore non prova che il figlio sia effettivamente autonomo dal punto di vista economico, oppure che non abbia raggiunto una simile maturità per sua colpevole inerzia.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha confermato che
“la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto” (Cassazione civile, sez, VI, ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21752).
Sulla scorta del principio enunciato, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che ha affermato il diritto del figlio maggiorenne, di 27 anni, a percepire l’assegno di mantenimento.
Il Consiglio dell’Avvocato
Gli avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che l’onere della prova è in capo al genitore che versa il mantenimento del figlio. In effetti, nel giudizio citato, la Suprema Corte ha confermato l’obbligo di versare il mantenimento del figlio maggiorenne proprio perché il genitore obbligato non aveva fornito la prova della colpevole inerzia da parte del figlio.
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