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Molti si domandano quale sia il regime giuridico applicabile alla cappella cimiteriale, onde comprendere se debba essere ceduta nell’ambito dell’eredità.

Allo stesso modo, ci si domanda se la cappella cimiteriale possa essere oggetto di usucapione.

Come sorge il diritto alla cappella cimiteriale?

La cappella cimiteriale è frutto di una concessione a privati da parte della Pubblica Amministrazione.

Da qui, può sorgere l’interrogativo se può essere ceduta o acquistata tra privati durante il periodo di vigenza della concessione.

Di che diritto si tratta?

Se l’atto di concessione della Pubblica Amministrazione non qualifica diversamente il diritto, questo deve essere considerato al pari di un diritto soggettivo di natura reale assimilabile ad un particolare diritto di superficie..

La particolarità di questo diritto non è relativa alla sua temporaneità, ma nell’assoggettamento del bene al controllo particolare dell’Autorità Pubblica.

In effetti, questo diritto può divenire nteresse legittimo, allorquando la Pubblica Amministrazione, per esigenze di pubblico interesse, tutela dell’ordine e buon governo, eserciti il potere di revoca della concessione.

Il diritto al sepolcro o alla tumulazione, invece, è un diritto di natura personale, che si acquista per avere realizzato la cappella cimiteriale o per il rapporto di parentela col concessionario.

Così ha statuito la Suprema Corte con ordinanza del 10 gennaio 2019 n. 467.

Si può cedere dunque la cappella cimiteriale?

Si questa è suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa.

Il diritto sulla cappella è altresì opponibile, iure privatorum, agli altri privati, al pari del diritto di superfice.

Si può usucapire la cappella cimiteriale?

Il diritto del concessionario sulla cappella è un diritto reale assimilabile alla superficie ed è quindi suscettibile di possesso.

Pertanto, è possibile esercitare il possesso ad usucapionem sulla proprietà superficiaria della cappella edificata se vi sia l’arco temporale richiesto dalla legge, e cioè vent’anni ex art. 1158 Cod.Civ.

Il consiglio dell’Avvocato

Il Professinista dovrà valutare la documentazione relativa al singolo caso concreto che può avere delle peculiarità da non trascurare.

Ciò, richiede un attento esame del provvedimento di concessione, oltreché del diritto dell’interessato.

Lo Studio Legale Lambrate informa …

Per sottoporci il Vostro caso o un Vostro quesito potrete contattarci all’indirizzo e-mail info@studiolegalelambrate.it.