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La caduta nel parco può assumere rilevanza se è determinata dalla presenza di una buca, di un dislivello o da qualunque altra cosa che abbia la caratteristica di essere occulta e/o insidiosa.

In questi casi la persona danneggiata potrebbe avanzare il diritto ad essere risarcito per la caduta nel parco.

A sancire una simile responsabilità è l’art. 2051 Cod. Civ., il quale imputa la responsabilità dell’evento dannoso al custode della cosa.

La responsabilità per la caduta nel parco ha carattere oggettivo, cioè prescinde dalla colpa del custode.

Esiste una simile responsabilità in capo all’Ente gestore del Parco quandanche questo abbia rispettato tutti i suoi doveri di manutenzione e vigilanza.

Ci si libera da responsabilità per la caduta nel Parco se il custode di quest’ultimo provi il caso fortuito.

Per giurisprudenza granitica il caso fortuito è un evento imprevedibile. Equiparata al caso fortuito è la forza maggiore ossia quel fatto che, pure se prevedibile, non poteva essere evitato.

Il caso fortuito ricorre pure nel caso di fatto del terzo o  del danneggiato.

Se il Parco non dimostra il caso fortuito sarà chiamato a risarcire il danno per la caduta nel Parco. Da parte sua però il danneggiato deve provare:

1) di essere caduto a causa di insidia nel luogo incriminato;

2) di aver avuto un comportamento diligente.

Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini evidenziano che per ogni evento dannoso occorre valutare la fondatezza della pretesa, onde evitare aggravi inutili.

Per approfondimenti si può contattare il numero 02.39562550 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@studiolegalelambrate.it.

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