Investito mentre attraversa una piazza senza strisce pedonali: il pedone ha ragione?
L’aver attraversato un piazzale privo delle strisce pedonali può essere un motivo legittimo di rifiuto della compagnia assicurativa a ristorare il danno subito?
Anzitutto, il pedone deve tenere un comportamento conforme alle disposizioni normative in materia.
Per ulteriormente approfondire il tema trattato consulta anche l’articolo “Sinistro stradale: il pedone ha sempre ragione se viene investito?”
Cosa prevede il Codice della Strada in tema di attraversamento pedale?
L’art. 190 C.d.S., secondo comma, prevede che:
“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri“.
Il citato articolo vieta, altresì, al pedone di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
Il caso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione
Una signora veniva investita da una vettura mentre attraversava un piazzale a piedi. L’assicurazione rifiutava di risarcire il danno patito dalla signora.
La signora agiva in giudizio per vedersi risarcire il danno subito a causa del sinistro.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il pedone non poteva attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto dell’art. 190 Codice della Strada.
Ciò a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pedone che lamentava la non corretta interpretazione dell’art. 190 Codice della Strada.
In effetti, gli Ermellini hanno precisato che
“l’art. 190 C.d.S., comma 2, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout cour dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poichè chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto” (Cass. Civ. Ord. del 12.01.2021 n. 278)
Pertanto, l’art. 190 C.d.S. va interpretato nel senso che il divieto di attraversamento vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano.
Come il pedone si può difendere?
Il pedone deve provare che l’attraversamento del piazzale era lecito in quanto nelle vicinanze non vi erano attraversamenti pedonali fruibili.
Il Consiglio dell’Avvocato
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che l’art. 190 Codice della Strada non contiene un divieto assoluto di attraversamento al di fuori delle strisce pedonali.
Tale divieto opera solo se non vi sono attraversamenti pedonali fruibili nelle vicinanze.
Approfondimenti
Per ogni approfondimento o chiarimento sull’argomento relativo al risarcimento del sinistro, lo Studio Legale Lambrate mette a disposizione una email info@studiolegalelambrate.it dedicata a cui rivolgere, senza impegno, ogni richiesta.
Le richieste verranno esaminate dagli Avvocati, che forniranno riscontro nel più breve tempo possibile.
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