Gli ex conviventi possono chiedere la restituzione di versamenti fatti in costanza del rapporto?
Sempre più coppie decidono di non contrarre matrimonio, preferendo un rapporto di convivenza. Molti di questi rapporti sono, nella sostanza, identici a quelli che si creano in costanza di matrimonio.
Invero, anche in molte convivenze more uxorio i rispettivi partner investono denaro nel progetto di vita comune, sostenendosi economicamente a vicenda.
Se, ed in quale misura, a seguito di rottura della relazione sentimentale, gli apporti economici effettuati dal partner nei confronti dell’altro devono essere restituiti?
E’ bene sapere che gli apporti economici effettuati in costanza di convivenza ad esclusivo vantaggio di un convivente sono ripetibili, sempre che esulino dal mero adempimento di obbligazioni naturali.
Tra le tante, si ricorda l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 4659/2019 che ha previsto la possibilità di agire ai sensi dell’art. 2041 Cod. Civ. per un convivente more uxorio.
Nella citata ordinanza si legge, infatti, che
“possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018);
Attenzione: non tutti i versamenti possono essere oggetto di ristoro
Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che “in materia di rapporti fra conviventi more uxorio l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale”.
Pertanto, sempre secondo la Giurisprudenza di legittimità è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro soltanto
“in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza(“ cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 14732/2018; Cass. Civ. n. 11330/2009).
Il Consiglio dell’Avvocato
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, bisogna precisare che il convivente more uxorio può agire per ottenere la restituzione delle somme elargite ex art. 2041 Cod. Civ. a condizione che questi versamenti si palesino come sproporzionati rispetto al ménage familiare e alle sua possibilità economiche. Pertanto, chi voglia agire per ottenere la restituzione di quanto versato in costanza di convivenza, deve sapere che è suo onere dimostrare che i versamenti effettuati non integravano un’obbligazione naturale in quanto, per la loro entità e le modalità di erogazione, si collocavano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza del doverorso contributo al mènage familiare”.
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