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Ultimo aggiornamento 3 Giugno 2021

Interdizione o Amministrazione di sostegno?

Di fronte a un proprio caro, che non è in grado di autogestirsi, molti si domandano se debbano proporre domanda per l’interdizione o per l’amministrazione di sostegno.

In pochi -almeno chi non è addetto ai lavori- sanno che l’interdizione è una misura residuale. L’amministrazione di sostegno è invece la regola.

La Giurisprudenza maggioritaria ritiene peraltro ritiene che l’interdizione possa essere richiesta solo nel caso in cui l’amministrazione di sostegno sia inadeguata alla tutela della persona.

Questo perché lo strumento dell’amministrazione di sostegno è meno invasivo rispetto all’interdizione.

A chi si applica il beneficio dell’Amministrazione di sostegno?

Il beneficiario può essere una persona debole, anche non del tutto priva della capacità di discernere.

E’ il caso, ad esempio, dell’anziano, anche se non gravato da compromissioni intellettive.

L’amministrazione di sostegno può applicarsi pure a persone del tutto prive di capacità di intendere e di volere;  ovvero anche a soggetti che potrebbero rientrare nella misura dell’interdizione.

A chi si applica invece l’interdizione?

Opera ormai in casi residuali.

L’interdizione può applicarsi, anzitutto, solo a soggetti privi di ogni capacità cognitiva, sempreché

l’istituto dell’amministrazione di sostegno sia inidoneo a salvaguardarlo.

Perché è preferita l’amministrazione di sostegno all’interdizione?

L’Amministrazione di sostegno tende  a salvaguardare l’autonomia del soggetto, sacrificando il meno possibile la capacità di agire del beneficiario.

L’amministratore di sostegno, infatti, è una figura che affianca e aiuta la persona debole.

Nel disporre questo strumento, il Giudice non valuta il grado di infermità, ma le esigenze del beneficiario (anche di cura).

Il consiglio dell’Avvocato: prevenire è meglio che curare.

E’ opportuno sottoporre il proprio genitore ad amministrazione di sostegno, specialmente nel caso in cui questo vi abbia conferito delega bancaria.

In effetti, la presenza dei rendiconti annuali e la ratifica del Giudice Tutelare evita che un domani coeredi possano contestare l’attività del delegato.