Se nel proprio appartamento si verifica una infiltrazione d’acqua subito ci si domanda di chi sia la responsabilità.
E’ l’art. 2051 Cod. Civ. che si applica a casi di questo tipo. Sicché potrà essere responsabile o il Condominio o il vicino di casa, a seconda di chi sia la proprietà della cosa che genera l’infiltrazione d’acqua.
La responsabilità può essere del Condominio oppure del proprietario privato.
Il Condominio di un edificio, quale custode dei beni comuni, è obbligato ad adottare le misure atte a evitare che tali beni possano recare danno ai singoli condomini o a terzi.
Allo stesso modo i proprietari delle singole unità abitative sono obbligati ad adottare tutti gli accorgimenti per evitare danni a terzi. Diversamente, al pari del condominio, il singolo condomino dovrà rispondere dei pregiudizi arrecati dalle proprie cose.
La responsabilità in discorso prescinde dalla colpa. Pertanto, anche se si sono fatti tutti gli interventi manutentivi richiesti, il proprietario risponde dei danni cagionati dalla sua cosa.
In pratica, se il piatto doccia del bagno del singolo condomino perde, creando un’infiltrazione d’acqua al piano sottostante il proprietario dovrà risarcire il vicino del piano sottostante.
Se invece si rompe una tubatura condominiale, creando una infiltrazione d’acqua ad un singolo condomino, sarà il Condominio a rispondere dei danni arrecati dalla perdita.
Mentre il Condominio è obbligato a dotarsi di una polizza per la responsabilità civile, il singolo proprietario dell’unità immobiliare potrebbe non avere una propria polizza che lo assicuri e, in tal caso, dovrà rispondere di tasca propria.
Responsabilità concorsuale per l’infiltrazione d’acqua.
La responsabiltà poi potrà essere sia del Condominio che del singolo condomino e in questo caso si parla di responsabilità concorsuale.
Recentemente la Suprema Corte, con provvedimento del 12 marzo 2020, n. 7044, ha affrontato anche l’ipotesi di responsabilità concorrente tra Condominio e la proprietà privata.
La Corte di Cassazione in questa pronuncia ha statuito che il Condominio risponde ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ. dei danni cagionati al singolo condomino, pure se questi siano generati dal concorso del terzo.
In effetti l’art. 2055, primo comma, Cod. Civ., prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.
Pertanto, secondo questa pronuncia, il condomino può domandare il risarcimento per l’infiltrazione d’acqua, derivante da accertata responsabilità concorsuale, anche al solo Condominio, senza citare il condominio privato.
La richiesta di risarcimento ad uno solo dei cobbligati è legittima, salvo poi il diritto di rivalsa degli altri (ma non è un problema del danneggiato).
Secondo poi la citata pronuncia la concorsuale responsabilità dei privati con il Condominio non integra caso fortuito, atto a liberare da responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ. il Condominio stesso.
Ovviamente la situazione si risolverebbe diversamente nel caso in cui si accerti che la responsabilità sia esclusivamente della proprietà privata del vicino nella causazione dell’infiltrazione d’acqua.
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Vedi anche:
https://studiolegalelambrate.it/2018/03/04/responsabilita-per-danni-da-infiltrazioni-dacqua-del-lastrico-solare/
https://studiolegalelambrate.it/2019/07/01/il-posizionamento-del-motore-del-condizionatore-sulla-facciata-delledificio-condominiale/