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Infezione a causa di intervento chirurgico: è responsabile la struttura sanitaria che non ha proseguito con la terapia antibiotica e ha dimesso il paziente anzitempo.

Il caso

Un signore accedeva al Pronto Soccorso a causa di una caduta accidentale al ginocchio.

Il paziente veniva sottoposto ad un intervento chirurgico con l’apposizione di un chiodo e poi dimesso.

A causa della fuoriuscita di liquido sieroso, il paziente effettuava un altro accesso al Pronto Soccorso. Gli esami strumentali accertavano un’infezione.

Nei giorni seguenti, le sue condizioni cliniche generali peggioravano fino al decesso.

La struttura sanitaria è stata ritenuta responsabile del decesso del paziente.

Il Tribunale di Milano, in una recentissima pronuncia del 18 giugno 2021, ha affermato la responsabilità della struttura sanitaria.

Nel giudizio, infatti, era stato accertato che i medici avevano errato il punto di ingresso del chiodo impiantato nel corso del primo intervento.

La struttura sanitaria aveva poi gestito erroneamente il percorso post – operatorio per omessa somministrazione per ulteriori 24 ore della terapia antibiotica e per mancato monitoraggio di esami ematochimici, degli indici di flogosi e della curva termica.

Il giudizio aveva altresì ritenuto imprudente la scelta di procedere alle dimissioni senza avere effettuato i predetti esami.

Responsabilità della struttura sanitaria

Perchè è responsabile la struttura sanitaria?

Il rapporto tra paziente e struttura sanitaria viene definito “contratto di spedalità”.

Il contratto di spedalità prevede che la struttura sanitaria si assuma diverse obbligazioni nei confronti dei loro pazienti: la prestazione chirurgica principale e tutti gli obblighi cd. accessori.

Tra gli obblighi accessori rientrano la messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie (Cass. Civ. n. 19541/2015).

La struttura medica risponde quindi per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell’obbligazione assunta, non solo per la prestazione medica principale (intervento).

Del resto, la struttura gode della collaborazione dei medici e risponde, del pari, anche dei danni da costoro eventualmente cagionati.

Cosa deve provare il paziente danneggiato?

Il danneggiato deve provare l’esistenza del contratto di spedalità, il danno subito (aggravamento della situazione patologica o l’evento morte) e il relativo nesso di causalità con l’azione o omissione dei sanitari.

La struttura sanitaria deve, invece, fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti (aggravamento della situazione patologica o l’evento morte) siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. n. 18392/2017).

Il nesso di causalità

Per verificare la sussistenza del nesso di causalità viene utilizzata la regola del “più probabile che non” e della “prevalenza relativa della probabilità“.

La regola del “più probabile che non”

La regola del “più probabile che non“, richiede la verifica a che l’evento dannoso “è più probabile che” si sarebbe/non si sarebbe verificato, se i sanitari avessero compiuto o non compiuto quella condotta colposa.

Il criterio della “prevalenza relativa della probabilità”

Questa regola entra in gioco quando più fattori possono aver causato l’evento dannoso.

La regola della “prevalenza relativa della probabilità” implica invece che, in caso di più fattori che possano concorrere nella produzione di un evento dannoso, bisogna prediligere l’ipotesi che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma in relazione alle prove disponibili (Cass. Civ. 6.7.2020, n. 13782).

Nel caso analizzato la struttura sanitaria non si riteneva responsabile.

Secondo la struttura sanitaria, infatti, non sussisteva il nesso di causalità in quanto l’infezione si era aggravata a causa di una serie di patologie pregresse del paziente.

Il paziente era di età avanzata ed era affetto da diverse patologie quali l’ipertensione e il diabete.

Le patologie pregresse del paziente interrompono il nesso di causalità?

Come anticipato, secondo la struttura sanitaria l’insorgenza e il protrarsi dell’infezione sono stati causati dalle condizioni di salute del paziente e, in particolare dal diabete.

In casi dove possono esistere più cause che abbiano provocato l’evento, il Giudice deve quindi applicare la regola della “prevalenza relativa della probabilità”.

Il Giudice deve fare un bilanciamento dei fattori intrinseci (cioè le condizioni preesistenti del paziente) e dei fattori estrinseci (l’operato della struttura sanitaria).  

Se c’è preponderanza dei secondi nel determinare l’evento dannoso, sussiste il nesso di causalità.

Questo aspetto è stato accertato nel caso trattato.

In conclusione

La struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile per l’infezione a causa di intervento che ha provocato il decesso del paziente, anche se quest’ultimo era affetto da precedenti patologie.

Il consiglio dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che “in caso di più fattori che possano aver determinato l’evento dannoso è fondamentale soffermarsi sull’incidenza causale di tutte queste cause al fine di provare il nesso di causalità. Si ricorda, infatti, che è onere del danneggiato provare che è proprio a causa della condotta colposa della struttura sanitaria che si è verificato il danno”.

Lo Studio Legale Lambrate informa che..

chi ritiene di essere stato danneggiato da un errore medico, si pone molte domande.. prima tra tutte:

Cosa deve fare il danneggiato da errore medico?

Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate ha predisposto questo articolo al fine di aiutare il danneggiato che vuole sapere se è stato vittima di un errore medico.

Cosa deve fare il danneggiato da errore medico?

Lo Studio Legale Lambrate si occupa di responsabilità medica avvalendosi della preziosa consulenza di medici legali e medici specialisti. Il team di professionisti collabora sin dalla fase della valutazione preliminare del caso, al fine di poter compiutamente verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità medica.


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