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Con sentenza n. 14800 del 7 giugno 2018, la Suprema Corte ha recentemente statuito che, in caso di incendio del veicolo in sosta su una pubblica via, l’Assicurazione è tenuta al risarcimento del danno, al pari del il custode, potendo la fattispecie rientrare nel concetto di  “circolazione”.

In particolare, il custode risponde dell’incendio del veicolo ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ., che sancisce una vera e propria responsabilità oggettiva, nel senso che l’imputazione della responsabilità prescinde dall’accertamento di una condotta colposa.

Tuttavia, il custode può andare esente da responsabilità per l’incendio del veicolo se prova il caso fortuito, tra questi, ad esempio, il fatto del terzo oppure la condotta colpevole del danneggiato nella causazione dell’evento lesivo.

In linea generale, la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ. opera, oltre che per l’incendio del veicolo in sosta, anche per i sinistri derivanti da buche sulla strada, macchie d’olio e così via. In particolare, le modifiche della cosa (ad esempio, l’incendio del veicolo, le buche o le macchie d’olio sulla strada) sono da considerarsi imputabili al custode, stante il suo dovere di vigilanza sulla cosa stessa.

E’ il motivo per cui, come si è accennato, il custode della strada deve rispondere dei danni denunciati da chi ne subisca pregiudizio per la presenza di una buca o di una macchia d’olio; il custode della macchina deve rispondere per l’incendio del veicolo.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra evidenziata, relativa all’incendio del veicolo in sosta, era rimasta peraltro indimostrata la circostanza che l’incendio si era verificato per una cattiva manutenzione del mezzo.

Ad ogni modo, in questo caso relativo all’incendio del veicolo in sosta, la Suprema Corte ha ritenuto che “la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 Cod. Civ. e della L. n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), integra anch’essa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5032 del 18/04/2000, Rv. 537075 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14998 del 05/08/2004, Rv. 577235 – 01 Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 11/02/2010, Rv. 611293 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 14/02/2012, Rv. 621152 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5398 del 05/03/2013, Rv. 625713 – 01).

Il consiglio dell’Avvocato.

L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte: “attenzione perchè ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze concrete prima di intrabrendere azioni legali, specialmente per evitare il rischio di azioni infondate e infruttuose”.