Skip to main content

Il Coronavirus ha causato l’emergenza sanitaria, l’emergenza psicologica e l’emergenza economica.

Molte persone, infatti, a causa del coronavirus si trovano nell’impossibilità di pagare i debiti maturati e di onerare gli impegni contrattuali assunti.

Quali rimedi esistono a tutela di persone che devono scontrarsi con l’impossibilità di pagare i debiti?

Il Governo ha adottato un Decreto Legge che contiene le prime misure a sostegno di famiglie, imprese e liberi professionisti.

Certamente, queste misure non sono sufficienti.

Ecco allora che chi si trova nell’impossibilità di pagare a causa del Coronavirus potrà invocare i rimedi contenuti nel codice civile.

Le misure di contenimento del Coronavirus possono escludere la responsabilità per inadempimento del debitore?

La pandemia causata dal Coronavirus può giustificare l’inadempimento delle obbligazioni assunte prima con un contratto?

Il debitore potrebbe, ove ricorrano i presupposti, invocare la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta contenuta nell’art. 1256 Cod. Civ.

I presupposti per l’applicazione dell’art. 1256 Cod. Civ. – impossibilità sopravvenuta

Il debitore può liberarsi dal contratto se è nell’impossibilità di eseguire la prestazione. Per fare ciò, il debitore deve provare di trovarsi nell’impossibilità di pagare a causa di un evento a lui non imputabile.

Potremmo, quindi, sostenere che la pandemia causata dal Coronavirus e i provvedimenti governativi fortemente limitanti possono essere considerati come “evento non imputabile al debitore” che ha determinato l’impossibilità di pagare.

Diverso è il caso in cui il debitore possa eseguire la prestazione ma questa, a causa del Coronavirus e dei provvedimenti governativi, è divenuta eccessivamente onerosa.

Se a causa del Coronavirus la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, la parte obbligata può richiedere la risoluzione del contratto. In altri termini, se a causa di eventi eccezionali e non prevedibili una parte deve compiere uno sforzo enorme e spropositato per poter adempiere, quest’ultima può legittimamente rifiutarsi di farlo.

I presupposti dell’art. 1467 Cod. Civ. – eccessiva onerosità sopravvenuta

Per poter operare tale previsione, dopo la conclusione del contratto è necessario che sorga un significativo squilibrio tra le prestazioni contrattuali, dovuto ad un evento imprevedibile ed eccezionale.

Certamente, i provvedimenti governativi e la pandemia causata dal Coronavirus possono essere considerati “eventi imprevedibili ed eccezionali” rilevanti per l’ipotesi di cui sopra. Per quanto attiene allo squilibrio contrattuale, bisognerà provare che proprio a causa dell’evento coronavirus la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per l’obbligato.

I consigli dell’Avvocato

In buona sostanza, è possibile che le misure di contenimento del coronavirus escludano la responsabilità per inadempimento del debitore. E’ opportuno, però, valutare i singoli contratti e le specifiche prestazioni. Ciò è importante perché bisogna sempre verificare in concreto se il rispetto delle misure di gestione dell’emergenza esclude la responsabilità del debitore. In ogni caso, precisa l’avv. Elena Laura Bini, in una situazione emergenziale di questa portata, è opportuno trovare degli accordi che possano essere satisfattivi degli interessi di entrambe le parti.

Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, si permettono di segnalare che in questo momento le soluzioni ai problemi  DEVONO essere messe in atto.

Queste soluzioni possono essere poste in essere per il tramite di missive, accordi e transazioni, relegando all’estrema ratio il ricorso all’Autorità Giudiziaria, che, per varie ragioni, non può soddisfare le esigenze di urgenza del periodo.

Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate chiamando il numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

Vedi anche:

Il coronavirus è causa di forza maggiore nei rapporti contrattuali?

Il COVID–19  e la retta della scuola privata: deve essere pagata?

Tanti debiti… e poi il decreto ingiuntivo: come fare?

Locazione: nessun canone, se il bene è assolutamente inutilizzabile!

Si può non pagare se il bene o il servizio ha un vizio o un difetto?