Skip to main content

Impossibilità del contratto per il COVID 19 cosa è dovuto? Cosa bisogna fare? Il contratto si risolve? Devo pagare lo stesso?

L’emergenza derivata dal COVID – 19  si traduce, in alcuni casi, pure nell’impossibilità del contratto.

Si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita che oggi sono paralizzati dal COVID – 19.

Dal punto di vista civilistico, si tratta di sopravvenuta onerosità che è dovuta al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

In questi contratti di durata, cioè che comportano un’esecuzione differita o protratta nel tempo, si può domandare la risoluzione del contratto.

La domanda di risoluzione del contratto può essere proposta dalla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa ex art. 1467 Cod. Civ.

Ad esempio la scadenza del pagamento della prestazione, sebbene la controprestazione non possa essere eseguita a causa dei provvedimenti urgenti dovuti al COVID – 19.

Per l’applicazione di detto articolo occorre tuttavia che il debitore non sia già in mora.

L’istituto dell’eccessiva onerosità è volto a tutelare gli squilibri tra le prestazioni, evitando così che una sola parte sopporti l’avvenimento straordinario e imprevedibile, mentre l’altra ne tragga solo profitto.

Occorre poi che la parte, contro cui è domandata la risoluzione, non riesca ad evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate chiamando il numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.

Visita il sito www.studiolegalelambrate.it nella sezione news giuridiche sono disponibili altri articoli informativi sulle ultime novità giurisprudenziali.

 

 

 

Locazione: nessun canone, se il bene è assolutamente inutilizzabile!

Si può non pagare se il bene o il servizio ha un vizio o un difetto?