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Quali diritti ha l’erede sull’immobile di proprietà del de cuius nel quale vive il suo partner?

Il caso è tra i più comuni: il de cuius al tempo della morte vive con un compagno (convivente) nell’abitazione di proprietà esclusiva di quest’ultimo.

L’erede, ad esempio il figlio, può chiedere la restituzione dell’immobile?

La fattispecie trattata dalla più recente giurisprudenza riguarda proprio un caso nel quale il de cuius conviveva nella casa di sua proprietà con una donna alla quale aveva riservato il diritto di comodato d’uso sull’immobile. La figlia, unica erede del de cuius, aveva ottenuto la restituzione dell’immobile. La convivente si era rivolta al Tribunale per far dichiarare l’illegittimità dello spoglio e il conseguente risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile.

Chiamato a pronunciarsi sul punto, il Tribunale ha dato atto dell’esistenza di un rapporto di comodato tra la convivente e il de cuius nel quale era subentrata in qualità di comodante la figlia per effetto della successione mortis causa del padre. Stante l’esistenza del predetto rapporto, secondo il Tribunale, l’erede ha diritto a richiedere la restituzione dell’immobile alla convivente.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 30832 del 26 novembre 2019, ha confermato l’anzidetta statuizione del Tribunale.

Il diritto dell’erede a richiedere la restituzione dell’immobile

La figlia, dunque, in qualità comodante, ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell’immobile.

Ai sensi dell’art. 1810 Cod. Civ., infatti,

“se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.

L’erede deve concedere un termine per il rilascio dell’immobile

Tanto, con l’unico onere di concedere alla compagna un termine per il rilascio del bene, termine che il giudice ha ritenuto congruo in sei mesi.

Il Tribunale, così, ha riconosciuto alla compagna il diritto al risarcimento del danno calcolato in misura forfettaria di euro 300,00 per ogni mese in cui non ha goduto dell’unità immobiliare stante il mancato preavviso concesso dall’erede.


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