Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
La società odierna si fonda sul credito.
Quasi tutti i privati e le aziende che operano sul mercato contraggono finanziamenti di medio o lungo termine per acquistare beni, anche di primaria necessità, nonché per effettuare investimenti.
Come è noto, la crisi finanziaria che ha coinvolto l’Italia ha determinato un aumento esponenziale delle posizioni a sofferenza. E’, difatti, in aumento il numero di debitori che, trovandosi in uno stato di insolvenza, non riescono a far fronte alla obbligazioni assunte nei confronti dell’intermediario bancario presso il quale hanno acceso un finanziamento.
La segnalazione alla Centrale dei Rischi
In simili situazioni, il debitore può essere segnalato dall’intermediario bancario alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia.
Cos’è la Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi della Banca di Italia è un sistema informativo sull’indebitamento dei Clienti nei confronti delle Banche e dei suoi intermediari.
Questo sistema è stato istituito al fine di migliorare il processo di valutazione sulla concessione di credito ai Clienti, favorendo l’accesso al credito alla clientela “in bonis“, rafforzando di fatto la stabilità finanziaria del sistema creditizio.
Quindi, se la Centrale dei Rischi promuove l’importante obiettivo di favorire l’accesso al credito alla clientela “meritevole”, per contro, una segnalazione negativa alla Centrale dei Rischi può comportare la sostanziale impossibilità per imprenditori e privati di accedere a linee di credito, di fatto impedendo loro di ottenere nuovi finanziamenti necessari per le sorti dell’impresa o per sostenere spese altrimenti non sostenibili.
La possibile revoca degli affidamenti bancari concessi
Non solo. A seguito di segnalazione alla Centrale dei Rischi, gli Istituti di Credito potrebbero determinarsi a revocare gli affidamenti bancari concessi in precedenza, ciò con evidenti implicazioni soprattutto per chi ha un impresa.
L’obbligo di informare preventivamente il Cliente
Anzitutto, è bene sapere che l’intermediario finanziario o l’Istituto di Credito che voglia effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi deve informare preventivamente il Cliente. Ai sensi dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario, infatti, l’Istituto di Credito deve avvisare il Cliente circa la sua volontà di procedere alla segnalazione almeno quindici giorni prima dell’invio della segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In effetti, il preavviso è dovuto in ottemperanza al fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al Cliente un’ultima chance per porre rimedio all’inadempimento.
Lo stato di dissesto del debitore
Per quanto attiene propriamente alla segnalazione, invece, per considerarsi legittima, non è sufficiente un mero ritardo nell’adempimento ma è necessario che il debitore verta in uno stato oggettivo di dissesto che non gli consenta di adempiere.
L’Istituto di Credito, infatti, deve accompagnare alla segnalazione accurata documentazione idonea a provare le ragioni per le quali l’Istituto di Credito ritiene che il soggetto verta in stato di dissesto.
La responsabilità dell’Istituto di Credito
L’Istituto di Credito che non pone in essere il comportamento sopra descritto e che segnala un Cliente sulla base di un mero ritardo nell’inadempimento o senza aver preventivamente verificato lo stato di dissesto, è censurabile e incorre in responsabilità nei confronti del Cliente.
In effetti, l’Istituto di Credito si rende responsabile ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. e ai sensi degli artt. 1715, 1374 e 1375 Cod. Civ. per violazione del principio di buona fede e correttezza e potrà essere chiamato a risarcire i danni patiti dal Cliente a seguito dell’errata segnalazione.
La prova dei danni patiti
Proprio in merito ai danni patiti, si segnala che è onere del Cliente segnalato fornirne la prova. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1931/2017 ha infatti precisato che il danno non è in re ipsa ma spetta al Cliente segnalato provare il pregiudizio subito dal comportamento illegittimo posto in essere dall’Istituto di Credito. In particolare, il Cliente segnalato dovrà provare che il diniego a nuove linee e di credito, la revoca di fidi bancari o il rifiuto da parte dell’Istituto di Credito ad elargire nuovi finanziamenti dipenda proprio dall’esistenza della errata segnalazione.
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