La caduta nel Supermercato può dar luogo al risarcimento dei danni?
La caduta nel Supermercato può dar luogo al risarcimento dei danni riportati dal Cliente in tale occasione, ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ.
Il Supermercato è responsabile delle cose ivi custodite ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ. (ex pluribus Cass. nn. 4279/2008, 25243/2006, 15383 del 2006, 3651/2006, 376/2005, 21684/2005, 6767/2001, 8997/1999).
In effetti, l’art. 2051 Cod. Civ. statuisce che il custode (il Supermercato) sia responsabile delle cose che ha in custodia (ovvero, ad esempio, i locali del Supermercato, i beni in esso esposti, le scale mobili, etc.).
Si tratta di una responsabilità che prescinde dalla colpa concreta per la caduta nel Supermercato ed, quindi, una responsabilità oggettiva.
Il Supermercato può liberarsi dalla responsabilità?
Per liberarsi dalla responsabilità per la caduta del Cliente, il Supermercato deve dimostrare il caso fortuito: ad esempio, un fatto imputabile al Cliente stesso, che ha provocato il danno.
La Giurisprudenza è intervenuta, in alcuni casi, a limitare l’operatività del caso fortuito, laddove si richieda al Cliente di prevedere un pericolo, oltre la sua normale diligenza.
Così, con sentenza n. 12027 del 16 maggio 2017, resa in una causa avente ad oggetto la caduta nel Supermercato da parte di un Cliente, per presenza di acini d’uva sul pavimento all’interno del reparto ortofrutta, la Suprema Corte ha duramente censurato l’assunto che la Cliente avrebbe dovuto muoversi per i corridoi del Supermercato fissando il pavimento.
Allo stesso modo si è espressa la Giurisprudenza di merito (ex multis e per tutte Trib. Milano del 9 dicembre 2018 n. 14528, citata anche nella pronuncia del Trib. Reggio Emilia del 12 marzo 2014). Quest’ultima ha, infatti, ritenuto che la responsabilità oggettiva per la caduta nel Supermercato da parte del Cliente, a causa del pavimento bagnato e scivoloso prossimo al banco verdure, si configura ogniqualvolta ci sia un nesso di causa tra la cosa e l’evento lesivo, senza che abbia rilevanza l’eventuale comportamento colposo del danneggiante.
Non vi è un concorso di responsabilità della danneggiata caduta nel Supermercato, a causa del pavimento bagnato e scivoloso, in quanto il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto.
Tale dovere si impone al Supermercato anche in ragione del grande afflusso di clienti. In effetti, “grava sul gestore di un esercizio aperto al pubblico (nella specie un Supermercato) l’obbligo generale di prudenza e diligenza nell’allestire i locali e mantenerli privi di insidia per la deambulazione al fine di evitare il rischio di cadute dei clienti intenti ad esaminare la merce esposta sugli scaffali” (ex multis e per tutte Tribunale di Verona, sentenza del 4 giugno 1997, citata anche in GdP Campobasso, sentenza 31 gennaio 2015).
Pertanto, “il gestore predetto deve assicurarsi, tra le tante, che la merce esposta nel supermercato per la vendita sia collocata in maniera stabile e sicura su ciascun ripiano, in modo da non costituire fonte di pericolo e danno per i Clienti” (Trib. Ivrea sentenza del 23 maggio 2014).
La funzione della norma (art. 2051 Cod. Civ.) è anche quella di ottenere una gestione diligente da parte del custode per le cose che ha in custodia (Tribunale di Como, sentenza del 11 gennaio 2017). In effetti, la Giurisprudenza è unanime nel ritenere che “il custode debba prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (ex multis e per tutte Cass. Civ., Sent. del 2 settembre 2013 n. 20055, sempre in tema di caduta all’interno del Supermercato).
Quest’ultima pronuncia citata poi duramente censura opinioni contrastanti: “pertanto, del tutto apodittica ed illogica è la considerazione svolta in ordine al fatto che alle 10 del mattino vi era la piena visibilità dell’umido e che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con la dovuta attenzione”.
Il parere degli Avvocati
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini segnalano, inoltre, che nei Supermercati di grandi dimensioni ci sono per ogni reparto diversi addetti: un capo reparto, un vicecaporeparto e assistenti, nonché assieme a questi soggetti ci sono poi, di inferiorità gerarchica, i commessi di ciascun reparto. Dunque, la possibilità e capacità di prevenzione del pericolo di un Supermercato di grandi dimensioni è massima.
Ad ogni modo, il Cliente che cade, sia in un piccolo sia in un grande supermercato, non può vedersi contestare alcun concorso di colpa per non aver prestato attenzione nel camminare all’interno dei locali. In effetti, tale comportamento non costituisce caso fortuito, liberatorio della responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ. e non può essere richiesto al Cliente, stante il dovere di sorveglianza imposto al Supermercato sulle cose che ha in custodia.
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