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Che cos’è il danno morale?

Il danno morale è riferibile a quella  sofferenza interiore patita a seguito di un evento pregiudizievole, quale ad esempio un sinistro, e si  concretizza in sentimenti come la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione.

Insomma, tutti quegli stati di turbamento/patema d’animo non riferibili ad una patologia psicologica, quindi, non idonei a concretizzare un danno biologico di natura psichica, c.d. danno psichico/danno psicologico, devono essere ricondotti al danno morale.

Come viene risarcito il danno morale?

Recentemente, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno morale.

Più precisamente, gli Ermellini, con ordinanza n. 19158 del 19 luglio 2018, hanno statuito che il Giudice di merito deve attribuire un valore al danno non patrimoniale, valutando congiuntamente, ma distintamente: (i) l’aspetto interiore del danno sofferto, c.d. danno morale; (ii) l’aspetto dinamico-relazionale, che si concreta, nell’incidenza negativa del danno sulla vita relazionale del danneggiato.

La pronuncia in discorso era stata promossa dagli eredi della una vittima di un incidente stradale con esito mortale, il conducente, nei confronti dell’impresa assicuratrice e del conducente dell’autovettura. Quest’ultima, invadendo la corsia di marcia opposta, aveva violentemente investito il veicolo sul quale viaggiava il loro congiunto e la sua passeggera.

Ritenuta dunque la responsabilità esclusiva del veicolo che aveva invaso la corsia di marcia opposta, la questione finiva in Cassazione in relazione al quantum, ossia al valore del danno non patrimoniale da liquidare ai parenti delle vittime del sinistro mortale.

Ecco, che la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che la Legge  disciplina soltanto il danno patrimoniale ex art. 1223 Cod. Civ.  e il danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod. Civ. e 185 Cod. Pen.;  con ciò, ricordando come sia granitica ormai la Giurisprudenza nel ritenere che il danno non patrimoniale sia unico e onnicomprensivo, pertanto, tutte le varie voci di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) devono essere necessariamente ricomprese in esso.

Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, ogni singolo Giudice di merito deve dunque valutare congiuntamente, ma distintamente, il danno morale  e quello dinamico-relazionale.

In pratica, il Giudice dovrà valutare, a fini risarcitori, tanto il pregiudizio subito dal danneggiato nella sua sfera morale, ossia nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita, cioè nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna.

“In ogni caso” – avverte l’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate – “il risarcimento avrà ad oggetto una somma di danaro che tenga conto del danno complessivamente patito, senza quindi alcuna distinzione/imputazione alla singola categoria/voce di danno”.