Il prelievo dal conto corrente o dal conto titoli cointestato deve essere restituito?
Il saldo di un conto corrente cointestato tra due o più persone si presume per quote uguali di titolarità di ciascun cointestatario, salvo non si dimostri che il rapporto bancario sia stato alimentato esclusivamente dal denaro di uno solo di essi.
Questo principio generale è valido in tutti i rapporti bancari cointestati: nell’ambito della famiglia o dell’eredità oppure ancora di rapporti tra i soci.
La Suprema Corte, con sentenza n. 7915 del 17 aprile 2015, ha infatti statuito che nel conto corrente (o di deposito titoli), intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298 Cod. Civ., quindi, in mancanza di prova contraria, le parti di ognuno si presumono uguali.
Ne consegue che ogni cointestatario, anche con facoltà di compiere operazioni bancarie disgiuntamente, non può nei rapporti interni disporre in proprio favore (e in assenza del consenso dell’altro) della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
Pertanto, eventuali prelievi eccedenti la quota del cointestatario del rapporto bancario dovranno essere restituiti!
Se il prelievo dal conto cointestato viene scoperto dagli eredi di uno dei cointestatari…
Gli eredi di uno dei cointestatari potranno far valere nei confronti del cointestatario in vita le proprie ragioni, richiedendo la restituzione di somme di denaro indebitamente prelevate (maggiori o minori o uguali rispetto all’asserita quota di contitolarità del conto), laddove il conto risulti essere stato alimentato solo dal proprio caro deceduto.
In questo caso, neanche la prova di un effettiva volontà donativa del defunto può essere invocata dal cointestario in vita.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito con un importante pronuncia che per le donazioni di denaro occorre l’atto pubblico a pena di nullità.
e se il conto bancario è cointestato tra coniugi…
Quanto detto vale anche in tema di rapporti tra i coniugi, in regime di separazione dei beni, la parte che vorrà tenere per sé tutto o una parte maggiore della metà del denaro del rapporto bancario (conto corrente o conto titoli) dovrà offrire la prova dell’esclusiva titolarità dello stesso, perché proveniente da una sua attività lavorativa o da un risarcimento di un danno personale e così via.
Così, ha statuito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4327 del 29 aprile 1999 (nonché, da ultimo con ordinanza n. 18869 del 17 luglio 2018), con questa sentenza infatti ha affermato che anche tra i coniugi cointestatari di rapporto bancario si applica l’art. 1298 Cod. Civ. Pertanto, anche le parti di ciascun coniuge si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Ne consegue che, nel caso in cui venga provato che il denaro presente sul conto corrente (o quello utilizzato per l’acquisto di titoli) provenga da un solo coniuge, quest’ultimo deve ritenersi il relativo proprietario esclusivo.
In una famiglia, tuttavia, il prelievo del denaro contestato può essere ovviamente effettuato per soddisfare le esigenze della famiglia e, in tal caso, nulla dovrà essere restituito dal cointestatario se ne fornirà la relativa prova.
In mancanza di prova, però, il saldo del conto bancario cointestato dovrà essere diviso in parti uguali tra i coniugi cointestatari.
Ove, invece, il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi sia riferibile a somme di pertinenza di uno soltanto di essi, deve escludersi che l’altro coniuge possa avanzare diritti sul saldo stesso.
Pertanto, in questo caso sarà chiamato a restituire eventuali somme prelevate!
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