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Sul diritto all’assegno divorzile si è fatta un po’ di confusione.

Tanto è dovuto alla Giurisprudenza che, se per anni è stata unanime nel ritenere che il diritto all’assegno divorzile spettasse al coniuge economicamente più debole con riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di recente ha messo in discussione il predetto orientamento.

Sul punto, per un approfondimento è possibile consultare l’articolo ASSEGNO DIVORZILE: LA DECISIONE SPETTA ALLE SEZIONI UNITE)

L’intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che il diritto di un ex coniuge a percepire l’assegno divorzile dipende dalla verifica di tutti i criteri previsti dall’art. 5, comma 6, D.lvo n. 898/1970.

In particolare, il giudice chiamato a decidere in merito al diritto dell’ex coniuge istante a percepire un assegno divorzile dovrà valutare:

(i) la circostanza che il coniuge richiedente non disponga di mezzi idonei per il suo sostentamento e sia impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive;

(ii) le condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti;

(iii) il contributo fornito dal ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e del patrimonio personale di ciascuno degli ex coniugi.

Tanto, ovviamente, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età di chi richiede l’assegno.

L’avvenuto pensionamento dell’ex coniuge può determinare la revoca dell’assegno divorzile?

Il pensionamento, unitamente ad altre circostanze, può determinare la revoca del diritto all’assegno divorzile. 

Così, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 6386 del 5 marzo 2019, ha confermato la statuizione di merito che aveva disposto la revoca dell’assegno divorzile, anche a causa dell’avvenuto pensionamento dell’ex coniuge obbligato.

Nel caso oggetto della pronuncia, l’ex marito aveva adito l’autorità giudiziaria richiedendo la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, stante la sopravvenuta riduzione della sua capacità reddituale, conseguente al suo pensionamento.

Nel giudizio, era stato anche accertato che l’ex moglie era economicamente autosufficiente in quanto titolare di un reddito medio di euro 3.000,00 mensili.

Sulla funzione assistenziale dell’assegno divorzile

Quanto alla funzione assistenziale dell’assegno divorzile, secondo gli Ermellini, questa era venuta meno. La diminuzione delle capacità reddituali dell’uno e le condizioni economiche dell’altro, infatti, avevano eliminato il divario che in passato aveva giustificato l’attribuzione di un assegno di divorzio.

Sulla funzione compensativa-perequativa dell’assegno divorzile

Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa dell’assegno divorzile, l’ex moglie non aveva allegato nulla in merito al suo ruolo ed al contributo da Ella fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale degli ex coniugi, nemmeno con riguardo alle sue aspettative professionali sacrificate proprio per ragioni familiari.

Pertanto, nulla avendo allegato in merito alla necessità di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, non essendo stato spiegato neppure quale contributo l’ex coniuge abbia dato alla formazione del patrimonio personale e familiare, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che Le revocava il diritto a percepire l’assegno divorzile.


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