Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
La convivenza tra due persone può rivelarsi più problematica di quanto si pensa.
In effetti, la convivenza è diventata una scelta di vita alternativa al matrimonio che comporta, al pari del matrimonio, una commistione tra i conviventi economica oltre che, ovviamente, sentimentale.
Le problematicità in tema di convivenza, poi, erano sicuramente acuite dall’assenza di una disciplina giuridica atta a regolamentare le situazioni di criticità che dipendevano proprio dalla convivenza.
Con l’art. 1, commi 36-65 della Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016,il legislatore ha finalmente dato riconoscimento giuridico alle convivenze di fatto, disciplinandole normativamente.
Gli interessati, infatti, tanto se residenti presso il medesimo indirizzo quanto se residenti presso indirizzi diversi, possono presentare “la dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto” presso gli Uffici anagrafici del Comune.
Un’importante novità consiste poi nel fatto che, ai sensi del predetto art. 1, comma 50, i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Per mezzo di tale contratto, gli interessati potranno regolare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
In sostanza, il patto di convivenza tra i due conviventi è un vero e proprio contratto dal quale discendono precisi obblighi giuridici.
Il contenuto del patto di convivenza varia a seconda delle esigenze dei conviventi e della situazione concreta in cui versano: per mezzo di un patto di convivenza i conviventi possono regolare l’uso della casa adibita a residenza comune, la proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza dai conviventi nonchè la partecipazione al menage quotidiano (ad esempio le spese per le utenze, la partecipazione dei conviventi alle spese condominiali etc.).
Il contratto di convivenza richiede la forma scritta a pena di nullità; deve essere infatti redatto con forma pubblica o scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio.
Il patto di convivenza, al pari di ogni contratto, è ovviamente modificabile in qualsiasi momento, così come può essere risolto su accordo delle parti o per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona oppure ancora per morte di uno dei contraenti.
Il consiglio dell’Avvocato
L’avv. Elena Laura Bini e l’avv. Alessandra Giordano sottolineano come “il patto di convivenza può rivelarsi un utile strumento di prevenzione delle eventuali criticità che potrebbero sorgere in costanza di convivenza o in caso di rottura del rapporto di convivenza. In caso di rottura del rapporto, infatti, il convivente potrà agire nei confronti dell’altro per far rispettare gli accordi assunti con il patto di convivenza stipulato“.
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