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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il genitore non collocatario può versare direttamente l’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, sebbene non economicamente autosufficienti, anche se vivono con l’altro ex coniuge, solo se sussistono gravi e motivate ragioni.

In mancanza, l’ex coniuge tenuto a corrispondere il mantenimento non potrà decidere autonomamente se elargirlo all’ex coniuge o ai figli.

In effetti, la Giurisprudenza è pressochè granitica nel ritenere che qualora i figli maggiorenni non facciano autonoma richiesta, l’ex coniuge abbia diritto a richiedere ed ottenere che le somme versate a titolo di mantenimento per i figli vengano a lui/lei corrisposte.

La normativa

La Legge, in verità modificata con il D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, in particolare l’art. 337 septies Cod. Civ. prevede che “il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto“.

Chi è l’avente diritto?

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18869/2014, ha precisato che il diritto a richiedere il mantenimento dei figli maggiorenni spetta al figlio stesso o all’ex coniuge. 

Nella citata sentenza si legge, appunto che, il coniuge separato o divorziato è legittimato “iure proprio“, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio.

Il genitore obbligato al mantenimento può però far emergere in giudizio le doglianze avanzate dai figli circa l’illecito comportamento del genitore restio ad elargire ai figli il mantenimento ricevuto (che spetterebbe proprio ai figli) e richiedere, quindi, che il mantenimento sia versato direttamente ai figli. 

Ciò è molto importante in quanto può accadere che il genitore tenuto a versare il mantenimento tema che l’ex coniuge sottragga parte di quelle sostanze economiche destinate ai figli a titolo di mantenimento, appunto, per soddisfare propri bisogni personali.

Spesso tali preoccupazioni derivano proprio dai racconti dei figli, i quali confidandosi con il genitore che elargisce il mantenimento, asseriscono di dover lottare per vedersi acquistare indumenti o per avere la c.d. “paghetta settimanale.

Tali circostanze, se debitamente provate, potrebbero destare il convincimento del giudice circa l’opportunità che il mantenimento venga versato direttamente ai figli,  anch’essi titolari del diritto di cui si discute.

Il Consiglio dell’Avvocato

Stante l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, per ottenere una pronuncia favorevole a che il mantenimento venga versato direttamente ai figli, sarà necessario provare in giudizio le gravi inadempienze dell’ex coniuge, allegando, ove possibile, anche le dichiarazioni dei figli a conferma dell’opportunità che il mantenimento venga elargito direttamente a loro.

Ovviamente, il coinvolgimento dei figli in queste dinamiche potrebbe apportare del turbamento, nonché ad uno scompenso emotivo, pertanto, l’avv. Elena Laura Bini precisa che “in simili casi è necessario un impegno maggiore da parte dei legali delle rispettive parti, onde trovare un accordo che componga i contrasti endo familiari e salvaguardi il già precario equilibrio familiare a tutela dei figli, i veri soggetti deboli“.