Ultimo aggiornamento 17 Maggio 2021
Il padre può disconoscere il figlio nato in costanza di matrimonio dopo essere venuto a conoscenza del tradimento della moglie.
L’azione di disconoscimento della paternità
L’azione da intraprendere è l’azione di disconoscimento della paternità prevista dall’art. 243 bis Cod. Civ..
La presunzione di paternità
Tale azione mira ad eliminare le conseguenze della presunzione di paternità stabilita all’art. 231 Cod. Civ. secondo il quale “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio“.
Per i figli nati nel matrimonio, infatti, lo status di figlio si forma d’ufficio, con la denuncia di nascita e la formazione dell’atto relativo, salva la facoltà della madre di non essere nominata.
Per i figli nati fuori dal matrimonio, invece, occorre il riconoscimento o un accertamento giudiziario del rapporto di filiazione.
L’azione di disconoscimento della paternità promossa dal padre
Abbiamo già visto che l’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal marito, dalla madre e dal figlio. Non possono agire per ottenere il disconoscimento della paternità terzi estranei alla famiglia.
Se a proporre l’azione di disconoscimento della paternità è il marito, quest’ultimo in caso di tradimento deve agire entro un anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’adulterio.
Decorso l’anno, il marito decade da tale diritto e l’azione proposta deve ritenersi inammissibile.
Come precisato dalla Corte Costituzionale
“il termine di decadenza per l’esercizio di detta azione è correlato ad un evento (scopetta in maniera certa dell’adulterio) che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all’art. 235 Cod. Civ., ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruità, l’interesse del minore alla certezza del suo status” (Corte Cost. n. 134 del 1985).
Cosa vuol dire “entro un anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’adulterio“?
Il termine di un anno per proporre l’azione di disconoscimento decorre “dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica“.
La Giurisprudenza ha infatti precisato che far decorrere il termine dalla data in cui si è disposto il test in sede stragiudiziale
“sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta” (Cass. Civ. n. 15777/2010).
La conoscenza dell’adulterio deve essere qualificata
Ovvero il marito deve acquisire con certezza la conoscenza di una relazione o comunque di un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio che vuole disconoscere.
La Giurisprudenza ha precisato che
“la scoperta dell’adulterio va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riconducibile, però, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere” (Cass. Civ. n. 3263/2018).
Il marito deve provare in giudizio il momento della scoperta del tradimento
La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che
“in tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio, che si pone come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex art. 244 Cod. Civ” (Cass. Civ. n. 13436/2016).
Il marito, dunque, deve provare con ogni mezzo di prova che ha promosso l’azione di disconoscimento della paternità entro l’anno dalla scoperta del tradimento.
Il giudice può verificare la correttezza della data della scoperta del tradimento dichiarata dal marito?
Si. Il Giudice è tenuto ad accertare se dagli atti di causa risulta un eventuale differente termine di decorrenza, tale da rendere inammissibile l’azione. Il Giudice, quindi, deve verificare se nel processo sono emerse ulteriori circostanze che possano portare a ritenere che il marito, sebbene indichi una determinata data, ha avuto conoscenza dell’adulterio diverso tempo prima.
Ciò anche quando la moglie e il figlio non eccepiscano la tardività dell’azione.
La più recente giurisprudenza sul punto ha infatti precisato che
l’esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell’adulterio non esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare ex actis un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l’azione inammissibile” (Cass. Civ. Ord. n. 15727 del 11 giugno 2019).
Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it
Visita gli articoli correlati: