E’ valido o invalido il matrimonio con la badante contratto dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno?
Un ultraottantenne, invalido di guerra e invalido civile al 100%, già affetto da ictus cerebrale, veniva convenuto in giudizio, unitamente al suo amministratore di sostegno, dai figli per la dichiarazione di nullità del matrimonio dallo stesso contratto con la badante, di quasi quarant’anni più giovane.
I figli eccepivano anche la dilapidazione del patrimonio paterno mediante donazioni dissimulate in forma di compravendite.
La fattispecie è stata affrontata dalla Corte di Cassazione e decisa con sentenza n. 11536 del 11 maggio 2017.
Il pensiero della Suprema Corte sul divieto di contrarre matrimonio nell’ambito dell’amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno ha la “finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione”.
In particolare, la differenza tra l’istituto dell’amministrazione di sostegno e quelli di interdizione e inabilitazione “non è nel diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass. Civ. n. 4866 del 1° marzo 2010; e Cass. Civ. n. 22332 del 26 ottobre 2011).
Infatti, le misure di tutela nell’amministrazione di sostegno sono rapportate alla concreta disabilità, a tutela delle “residue capacità del soggetto debole”.
La particolare duttilità dell’amministrazione di sostegno al caso concreto è da rinvenirsi nell’art. 411 Cod. Civ., il quale consente al Giudice Tutelare di disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste per l’interdetto o l’inabilitato, si possano estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
L’estensione può quindi aversi a seconda dell’idoneità in concreto del singolo caso, in ragione dell’interesse del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ed anche in ragione delle sue condizioni di salute.
Per questo, secondo la Suprema Corte “una generalizzata applicazione delle limitazioni dettate per l’interdetto, per via di analogia, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno è senz’altro da escludere”.
Tuttavia, stante l’incoercibile libertà di contrarre matrimonio, la dottrina ritiene che il relativo divieto possa essere imposto soltanto per via di interdizione. Pertanto, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno avrebbe il diritto di contrarre matrimonio, senza vedersi opporre l’invalidità ex art. 119 Cod. Civ.
Contrariamente, la Suprema Corte ha statuito sul punto che in casi eccezionalmente gravi e nell’interesse dell’amministrato, il divieto può essere imposto dal Giudice Tutelare se rispondente all’interesse del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
La decisione finale della Suprema Corte.
Ciò posto, la Suprema Corte ha ritenuto che “se il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto al beneficiario di amministrazione di sostegno solo nel suo proprio interesse, è del tutto ovvio che il matrimonio contratto in violazione del divieto non possa essere poi invalidato, se non in funzione della soddisfazione del suo stesso interesse e non di quello all’astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto, ovvero, tantomeno, dell’interesse di terzi”.
Pertanto, la Suprema Corte ha escluso che terzi possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’art. 119 Cod. Civ. nei confronti del destinatario dell’amministrazione di sostegno in assenza di un divieto del Giudice Tutelare.
Nel caso di divieto di contrarre matrimonio -ha aggiunto la Suprema Corte- imposto dal giudice tutelare è possibile provvedere all’impugnazione ai sensi dell’art. 120 Cod. Civ. e l’azione di annullamento ad opera dell’amministratore di sostegno ex art. 412, secondo comma, Cod. Civ.
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