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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il ginecologo è responsabile se omette di prescrivere l’amniocentesi ad una donna in gravidanza, qualora il figlio nasca con una patologia invalidante.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia, Cass. Civ. sez. III sent. n. 243/2017, nella quale è stata sancita la responsabilità del ginecologo per i danni occorsi ad una donna che non ha potuto scoprire in gravidanza la malattia del feto (nello specifico si trattava della sindrome di Down)  per non aver correttamente prescritto l’amniocentesi.

Il caso

Nel caso oggetto della citata pronuncia, la donna si era rivolta ad un ginecologo per accertarsi circa le condizioni di salute del feto. Il predetto professionista, rassicurandola sulle condizioni positive del feto, non le aveva prescritto l’amniocentesi. Esame che, se correttamente svolto, avrebbe svelato sin da subito la patologia che affliggeva il feto.

La responsabilità del medico ginecologo

Il ginecologo si è, così, reso inadempiente per non aver prescritto quell’ulteriore accertamento (l’amniocentesi appunto)  che avrebbe certamente svelato la patologia del feto e, per effetto di tale inadempimento, deve risarcire il danno provocato alla paziente.

Ciò anche se, come nel caso di specie, dopo due mesi, la paziente si è rifiutata di effettuare il predetto accertamento. In effetti, il paziente, stante le rassicurazioni del professionista alla quale si era affidata, aveva confidato che la gravidanza procedesse in maniera regolare e, per tale ragione, a gravidanza già inoltrata, si era determinata a rifiutare l’esame.

Il danno patito dalla gestante

Appurata la responsabilità del ginecologo, per quanto attiene al danno patito dalla gestante, deve precisarsi che si tratta del danno da perdita di chance. L’inesatta informazione del medico, infatti, ha causato alla madre il danno da perdita di scelta se interrompere o proseguire la gravidanza, una volta conosciuto lo stato del feto.

Il danno da perdita di chance

Per danno da perdita di chance deve intendersi quella perdita della possibilità di ottenere un risultato utile, che nel caso in oggetto si traduce nella perdita della chance di conoscere la patologia del feto fin dall’inizio della gravidanza.

Il danno risarcibile, quindi, è il danno c.d. conseguenza sofferto dalla donna nella scoperta dopo il parto della malattia del figlio, evento che ha causato oltretutto un danno alla salute psico-fisica della donna che, dal quel momento, ha iniziato a soffrire di nevrosi ansiosa depressiva.

Il consiglio dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che “il danno da perdita di chance è ormai una voce di danno riconosciuta dalla Giurisprudenza. Spetta però al danneggiato fornire la prova del danno e del nesso causale tra il fatto lesivo (la tardiva o errata diagnosi) e il danno (perdita, per la gestante, della possibilità di optare per l’interruzione della gravidanza). Solo se viene assolto l’onere probatorio nei termini sopra precisati, infatti, il danneggiato potrà confidare nel risarcimento del danno patito“.


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