La Legge attribuisce ai coniugi la facoltà di creare un vincolo di destinazione su alcuni beni istituendo un fondo patrimoniale.
Cos’è un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è l’insieme di beni che i coniugi destinano per soddisfare i bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale non deve essere confuso con il regime patrimoniale scelto dai coniugi.
La decisione di costituire un fondo patrimoniale, infatti, non sostituisce la decisione presa dai coniugi circa il regime patrimoniale primario adottato (comunione, separazione o regime convenzionale).
I beni scelti dai coniugi con la costituzione del fondo patrimoniale formano un patrimonio separato, destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.
Come si costituisce un fondo patrimoniale?
L’anzidetto fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico, quindi innanzi ad un Notaio.
La costituzione del fondo patrimoniale viene, poi, annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Chi può costituire un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi, da uno solo dei coniugi o anche da un terzo. In quest’ultimo caso, la costituzione del fondo patrimoniale può avvenire anche per testamento (non solo per atto pubblico). Qualora sia un terzo a costituire il fondo è necessaria anche l’accettazione da parte dei coniugi.
Come detto, i beni che compongono il fondo patrimoniale vengono destinati ai bisogni della famiglia e, pertanto, sono sottratti alle azioni esecutive dei creditori che si fondano su debiti contratti per esigenze diverse rispetto a quelle familiari.
I creditori possono soddisfarsi sui beni oggetto del fondo patrimoniale?
I creditori non possono aggredire i beni costituenti il fondo patrimoniale, salvo che non si tratti di debiti contratti nell’interesse della famiglia.
Chi deve fornire la prova dell’estraneità del credito ai bisogni familiari?
Sul punto, la recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“grava sul debitore (quindi sul coniuge) l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa”(Cass. Civ. ord. n. 14767 del 30 maggio 2019).
In altri termini, il coniuge può opporsi alle azioni esecutive del proprio creditore dimostrando che il debito per il quale il creditore agisce non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. In quanto estraneo ai bisogni della famiglia, quel credito non può essere soddisfatto per il tramite dei predetti beni sui quali è stato istituito, appunto, un vincolo di destinazione.
Il debito sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia?
Per quanto attiene alla natura del debito, nella citata Ordinanza la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“anche un debito sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, fermo restando che la finalità per cui è costituito non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge debitore e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzare da interessi meramente speculativi” (Cass. Civ. Ord. n. 14767 del 30 maggio 2019).
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